La Corte di Cassazione (sentenza del 20 aprile 2026 n. 10382), chiamata a risolvere una controversia in ordine alla designazione dei beneficiari di un’assicurazione sulla vita, mediante l’analisi delle disposizioni testamentarie, muove dalla premessa che, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, “la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell’art. 1920 cod. civ.”, si pone alla stregua di “atto inter vivos con effetti post mortem”, sicché “la generica individuazione quali beneficiari degli “eredi (legittimi e/o testamentari)” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente“, e ciò in quanto “il termine “eredi” viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva vocazione” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 30 aprile 2021, n. 11421, Rv. 661129-01). Risulta, dunque, evidente che – verificatosi il decesso dell’assicurato (e sempre che esso, come rammenta il citato arresto delle Sezioni Unite, “nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione” non abbia provveduto a “indicare gli stessi nominativamente” o a “stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo”) – l’esecuzione della prestazione in favore dei beneficiari, da parte dell’assicuratore, presuppone, in presenza di un testamento, un’operazione che si potrebbe definire di “eterointegrazione” del contenuto del contratto di assicurazione, che passa attraverso l’interpretazione della volontà del testatore eventualmente espressa.
Orbene, allorché tale operazione ermeneutica risulti, come nella specie, finalizzata a stabilire se il testatore, nel disporre di specifici beni (nel caso che occupa, il “rimanente contante”), abbia inteso attribuire ad un soggetto – o a più soggetti – la qualifica di erede o legatario, “l’assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell’art. 588 cod. civ., come disposizione ereditaria (“institutio ex re certa”), qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni”, fermo restando che “l’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito, ed è, quindi, incensurabile in sede di legittimità se conseguentemente motivato”. (Cass. Sez. 2, sent. 25 ottobre 2013, n. 24163, Rv. 628231-01; analogamente, Cass. Sez. 6-2, ord. 5 marzo 2020, n. 6125, Rv. 657278-01; in senso conforme, anteriormente, tra le molte, Cass. Sez. 2, sent. 1 marzo 2002, n. 3016, Rv. 552709-01).
In definitiva, la controversia va risolta in applicazione del seguente principio di diritto: “in tema di assicurazione sulla vita, la designazione del beneficiario dei relativi vantaggi, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell’art. 1920 cod. civ., si pone alla stregua di “atto inter vivos con effetti post mortem”, sicché l’individuazione quali beneficiari degli “eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano o meno tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente. Al riguardo, non è sindacabile in sede di legittimità, se operato con congrua motivazione e scevro dai soli gravi vizi logici oramai rilevanti dopo la novella dell’art. 360 cod. proc. civ., l’accertamento con cui il giudice del merito stabilisca se l’assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, interpretarsi come legato, una volta che sia stato accertato, in conformità al principio enunciato dall’art. 1362 cod. civ., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento“




