Ancora una volta (https://studiolegalepalisi.com/2025/04/19/identificazione-del-contenuto-della-domanda-da-risarcimento-del-danno-per-colpa-medica/), la Corte di Cassazione (sentenza del 21 aprile 2026 n. 10584) conferma che: “in tema di responsabilità sanitaria, l’onere di allegazione va commisurato alla concreta possibilità dell’attore di conoscere gli aspetti tecnici della vicenda e può ritenersi soddisfatto quando l’attore assuma che la patologia sia causalmente correlata alla prestazione sanitaria effettuata, senza necessità di enucleazione o indicazione di specifici peculiari aspetti tecnici della responsabilità medica, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore (cfr. Cass. n. 9471/2004, Cass. n. 13269/2012 e Cass. n. 10901/2024), con la conseguenza che il nesso causale potrà essere affermato – secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza – anche se non sia possibile individuare, ex ante, lo specifico segmento che abbia determinato il danno, ove risulti provato che causa di esso sia la complessiva prestazione sanitaria in concreto resa (si vedano pure Cass. n. 7074/2024 – che esclude apertamente la configurabilità di domanda nuova in caso di prospettazione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, in base all’esito della consulenza d’ufficio – e la già citata Cass. n. 10901/2024).
Va, inoltre, escluso che, in ambito di responsabilità professionale sanitaria, l’accertamento demandato al giudice sia rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni compiute dall’attore (quanto all’individuazione delle specifiche condotte costituenti la causa del danno), dovendosi invece ritenere che l’oggetto del giudizio sia costituito dall’accertamento della responsabilità dei convenuti in relazione al danno lamentato dall’attore e che, entro tale cornice, possa ben pervenirsi all’accoglimento della domanda in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli originariamente ipotizzati dall’attore. Tale conclusione si impone a fronte dell’alto tasso “tecnico” che connota le controversie in materia di responsabilità sanitaria e della inesigibilità della specifica individuazione ex ante, da parte dell’attore, di elementi tecnico/scientifici che – di norma – possono acquisirsi compiutamente soltanto all’esito dell’istruttoria e con l’espletamento di una c.t.u. Invero, ove si opinasse diversamente, si finirebbe col gravare l’attore di un onere di preventiva individuazione delle cause del danno e delle condotte colpose (anziché di mera allegazione della derivazione del danno dall’inesatto adempimento dell’obbligazione) che si tradurrebbe in un limite ingiustificato all’esercizio del suo diritto di azione (si veda Cass. n. 6850 del 20/03/2018, Rv. 647953-01)“.




