La Corte di Cassazione (sentenza del 21 aprile 2026 n. 10581) riconferma la sussistenza del contatto sociale, precisando che: “il rapporto contrattuale da contatto sociale si instaura con la presa in carico del paziente da parte della struttura, non incombendo al paziente, che si sia rivolto ad una determinata struttura pubblica, l’onere di ricostruirne le vicende gestionali interne (Cass. n. 16272 del 2023) e che anche il “contatto sociale” meramente fortuito ed informale, intercorso tra medico e paziente, è idoneo a far scattare i presidi della responsabilità contrattuale (Cass. n. 19670 del 03/10/2016, Rv. 642601- 01; cfr. Cass. sez. un. N. 589 del 22/1/1999; Cass. n. 20547 del 30/9/2014; Cass. n. 27855 del 12/12/2013). Come già in passato rilevato, infatti, la pur confermata assenza di un contratto, non è in grado di neutralizzare la professionalità che qualifica ab origine l’opera del sanitario e che si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in “contatto” con lui. Pur in assenza di un obbligo contrattale di intervento, se il medico in ogni caso interviene (ad esempio perché a tanto tenuto nei confronti dell’ente ospedaliero, come nella fattispecie) l’esercizio della sua attività sanitaria (e quindi il rapporto paziente-medico) non potrà essere differente nel contenuto da quello che abbia come fonte un comune contratto tra paziente e medico (Cass. n. 589 del 1999). Da tali considerazioni consegue che, ai fine dell’insorgere della responsabilità risulta irrilevante che non sia stata redatta cartella clinica, atteso che, come rilevato in sentenza (vd. pag. 8 sentenza d’appello), in primo grado “era emerso inconfutabilmente dalle deposizioni testimoniali che questi (n.d.r. l’Im.Bi.) aveva preso visione del tracciato” e che (pag. 25 sentenza) “È provato, all’esito dell’istruttoria, che l’ostetrica, dopo aver effettuato il tracciato alla Ca.Ma., allarmata, consultò il medico di guardia, ottemperando, quindi, al compito che le era proprio di “…individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento del medico…”… Non è revocabile in dubbio che la responsabilità di corretta valutazione del risultato dell’esame nonché di assumere le decisioni in ordine a un eventuale monitoraggio o ricovero della paziente ricadesse in via esclusiva sul medico di turno, Im.Bi., al quale correttamente l’ostetrica di rivolse e che, invece, dopo aver visionato il tracciato, non lo interpretò correttamente, omettendo di visitare la paziente, raccogliere l’anamnesi e decise di inviare la Ca.Ma. al domicilio, tranquillizzando sia la De.An. che la paziente sull’esito del CTG“

La clausola che impone la riparazione presso carrozzerie convenzionate con l’assicurazione
Le censure formulate avanti la Corte di Cassazione atteneva sostanzialmente alla questione se la clausola



