Il “contatto sociale” fortuito ed informale

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La Corte di Cassazione (sentenza del 21 aprile 2026 n. 10581) riconferma la sussistenza del contatto sociale, precisando che: “il rapporto contrattuale da contatto sociale si instaura con la presa in carico del paziente da parte della struttura, non incombendo al paziente, che si sia rivolto ad una determinata struttura pubblica, l’onere di ricostruirne le vicende gestionali interne (Cass. n. 16272 del 2023) e che anche il “contatto sociale” meramente fortuito ed informale, intercorso tra medico e paziente, è idoneo a far scattare i presidi della responsabilità contrattuale (Cass. n. 19670 del 03/10/2016, Rv. 642601- 01; cfr. Cass. sez. un. N. 589 del 22/1/1999; Cass. n. 20547 del 30/9/2014; Cass. n. 27855 del 12/12/2013). Come già in passato rilevato, infatti, la pur confermata assenza di un contratto, non è in grado di neutralizzare la professionalità che qualifica ab origine l’opera del sanitario e che si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in “contatto” con lui. Pur in assenza di un obbligo contrattale di intervento, se il medico in ogni caso interviene (ad esempio perché a tanto tenuto nei confronti dell’ente ospedaliero, come nella fattispecie) l’esercizio della sua attività sanitaria (e quindi il rapporto paziente-medico) non potrà essere differente nel contenuto da quello che abbia come fonte un comune contratto tra paziente e medico (Cass. n. 589 del 1999). Da tali considerazioni consegue che, ai fine dell’insorgere della responsabilità risulta irrilevante che non sia stata redatta cartella clinica, atteso che, come rilevato in sentenza (vd. pag. 8 sentenza d’appello), in primo grado “era emerso inconfutabilmente dalle deposizioni testimoniali che questi (n.d.r. l’Im.Bi.) aveva preso visione del tracciato” e che (pag. 25 sentenza) “È provato, all’esito dell’istruttoria, che l’ostetrica, dopo aver effettuato il tracciato alla Ca.Ma., allarmata, consultò il medico di guardia, ottemperando, quindi, al compito che le era proprio di “…individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento del medico…”… Non è revocabile in dubbio che la responsabilità di corretta valutazione del risultato dell’esame nonché di assumere le decisioni in ordine a un eventuale monitoraggio o ricovero della paziente ricadesse in via esclusiva sul medico di turno, Im.Bi., al quale correttamente l’ostetrica di rivolse e che, invece, dopo aver visionato il tracciato, non lo interpretò correttamente, omettendo di visitare la paziente, raccogliere l’anamnesi e decise di inviare la Ca.Ma. al domicilio, tranquillizzando sia la De.An. che la paziente sull’esito del CTG

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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