Cassazione civile sez. III, 21/04/2026, (ud. 09/04/2026- dep. 21/04/2026) – n. 10584
La corte di Cassazione (sentenza del 21 aprile 2026 n. 10584) riconferma il proprio consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 19199 del 19/07/2018, Rv. 649949-01; Cass. n. 28985 del 11/11/2019, Rv. 656134-02, Rv. 656134-03, Rv. 656134-05; Cass. n. 24471 del 04/11/2020, Rv. 659760-01; Cass. n. 16633 del 12/06/2023, Rv. 668112-02. Cfr. Cass. n. 3582 del 12/02/2025, Rv. 673760-01) secondo il quale: “l’inadempimento dell’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all’autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute, posto che, se nel primo caso l’omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell’interesse all’autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l‘incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell’atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall’opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l’allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell’onere della prova che, in applicazione del criterio generale di cui all’art. 2697 cod. civ. grava sul danneggiato, del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.




