La censura riguardava in particolare la parte della motivazione della sentenza della Corte di Caltanissetta con la quale, dopo aver riformato parzialmente la sentenza di primo grado e accolto l’appello incidentale rideterminando il risarcimento dovuto iure proprio, adottava un criterio di calcolo errato con riferimento agli interessi compensativi, rispetto a quanto affermato dalla Suprema Corte in numerose sentenze. La Corte di appello dopo aver correttamente stabilito di rendere omogenee le somme di cui alla sorte capitale riconosciuta e all’acconto corrisposto dalla compagnia assicurativa, devalutandoli dalla data del sinistro, computava gli interessi sulla somma residua rivalutata, dalla data del sinistro alla pubblicazione della sentenza, con ciò violando le disposizione di legge che, in tema di liquidazione del danno da illecito extracontrattuale (art. 2056 c.c.) rinviano, quanto ai criteri per la sua determinazione, alle norme generali di cui agli artt. 1223e 1226 c.c. relative all’inadempimento delle obbligazioni. Al contrario, l’obbligazione risarcitoria da illecito extracontrattuale, quale debito di valore, comporta, in aggiunta alla rivalutazione monetaria dal momento del fatto fino all’epoca della liquidazione, l’attribuzione in favore del danneggiato, ed a carico di chi sia onerato del pagamento, degli interessi sul credito indennitario via via rivalutato. La rivalutazione monetaria, infatti, esprime “ratio risarcitoria” e copre il danno emergente, ripristinando la situazione patrimoniale del creditore.
La Corte di Cassazione (sentenza del 20 aprile 2026 n. 10338) precisa in fatti che: “il ritardato adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di pagare al creditore, oltre all’equivalente monetario del bene perduto espresso in moneta dell’epoca della liquidazione attraverso la rivalutazione del credito, il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento; e questo danno si può liquidare applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 1712 del 17/02/1995). La Corte di appello, dopo aver condiviso tale orientamento, tuttavia non ha rispettato i criteri di computo degli acconti derivanti dall’applicazione del suddetto principio.
La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un’obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l’acconto (devalutandoli entrambi alla data dell’illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, sull’intero capitale rivalutato anno per anno; per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente (Cass. Sez. 3, 07/08/2023, n. 23927, Rv. 668474 – 01). In sostanza, nel caso di pagamento di acconti, tale importo va sottratto dal credito risarcitorio devalutando il credito e l’acconto entrambi alla data dell’illecito (ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione) e successivamente sottraendo l’acconto dal credito. Gli interessi compensativi vanno determinati applicando un saggio scelto in via equitativa: sull’intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva. Al contrario, la Corte territoriale non ha correttamente considerato nella liquidazione finale della mora, il calcolo degli interessi compensativi sull’intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, limitandosi a rendere omogenee le somme di cui alla sorte capitale riconosciuta e all’acconto corrisposto dalla Compagnia, devalutandole dalla data del sinistro con la successiva applicazione degli interessi solo sulla somma residua non corrisposta, rivalutata dalla data del sinistro alla pubblicazione della sentenza“




