La corte di Cassazione (nella sentenza del 21 aprile 2026 n. 10574) conferma il principio da tempo acquisito nella propria giurisprudenza, secondo il quale: “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l’inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione” (Cass. 11/11/2019, nn. 28991 – 28992; v. anche, in precedenza, Cass. 26/07/2017, n. 18392)“. A fronte di ciò il Collegio rileva come la Corte d’Appello si sia mossa correttamente nel solco tracciato da tale principio, in quanto, pur avendo riscontrato il verificarsi della frattura della diafisi femorale nel corso dell’intervento chirurgico ha ritenuto che tale evenienza rappresentasse una c.d. “complicanza” descritta nella letteratura scientifica ma tuttavia non evitabile, con ciò dunque ritenendo parimenti assolto l’onere probatorio per converso gravante sulla struttura convenuta/appellata.
A tale effetto i giudici di Piazza Cavour ritengono necessario chiarire che: “nel sindacare la correttezza, in iure, di tale valutazione, non assume rilievo il riferimento al concetto di “complicanza”, quanto piuttosto il fatto che l’evento in cui nel caso concreto essa viene identificata sia stato ritenuto in sentenza come “non evitabile”. In proposito va rammentato che, come questa Corte ha già più volte chiarito (v. Cass. n. 13328 del 30/06/2015; Cass. n. 28985 dell’11/11/2019), il lemma “complicanza” – con il quale la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell’iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile – è di per sé inutile nel campo giuridico. Ciò perché, quando, nel corso dell’esecuzione di un intervento o dopo la sua conclusione, si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l’una: o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”; ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della “causa non imputabile” di cui all’art. 1218 cod. civ., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”. Al diritto non interessa se l’evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell’evento integri gli estremi della “causa non imputabile”: ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto (così, in motivazione, Cass. n. 13328 del 2015, cit.)“.




