I ricorrenti denunciavano la decisione della corte territoriale per aver erroneamente valutato i presupposti a fondamento del loro diritto al risarcimento del danno da lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa del figlio, avendo la Corte d’Appello illegittimamente negato la sussistenza di alcun danno a tale titolo nonostante la gravissima invalidità permanente (pari al 46%) di cui il minore risultava indiscutibilmente affetto.
La Corte di Cassazione (sentenza del 9 aprile 2026 n. 9003) riteneva fondato il motivo, affermando che: “alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, deve ritenersi che il danno da riduzione della capacità di guadagno subito da un minore in età scolare, in conseguenza della lesione dell’integrità psico-fisica, può essere valutato attraverso il ricorso alla prova presuntiva allorché sia ragionevolmente probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’evento lesivo, tenendo conto delle condizioni economico-sociali di lui e della sua famiglia e di ogni altra circostanza del caso concreto. Ne consegue che, ove l’elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno ad essa conseguente, il giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere alla sua valutazione in via equitativa, pur in assenza di concreti riscontri dai quali desumere i suddetti elementi. Nel caso che ha dato luogo all’affermazione del principio di diritto così richiamato (Sez. 3, Ordinanza n. 11750 del 15/5/2018, Rv. 648704 – 01), si è ritenuta illegittima la pronuncia con la quale il giudice di merito aveva ritenuto insussistente la prova del danno alla capacità di produrre reddito di un minore in età scolare che aveva subìto gravissime lesioni alla nascita dalle quali gli era derivata un’invalidità permanente pari al 52%.
In un altro precedente arresto (Sez. 3, Sentenza n. 21497 del 07/11/2005, Rv. 585286 – 01), la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione all’integrità psico-fisica dalla medesima subita, non si riflette automaticamente, né tantomeno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente (in quell’occasione accertata nella misura del 25%) renda altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. In relazione a quella vicenda (relativa a giovane minorenne privo di reddito), il giudice di legittimità ha cassato la sentenza di merito che, nel respingere la domanda traendo argomento anche dalla difficoltà di presunzione sulla futura attività lavorativa del ragazzo, aveva ignorato il disposto dell’art. 1226 c.c. in tema di liquidazione equitativa.
Ferme tali premesse, considerato che, nel caso oggetto dell’odierno esame, l’invalidità accertata a carico di Ch.Pi. è risultata della misura del 46%, appare ragionevole ritenere (anche in rapporto a quanto altrove ritenuto appunto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte) l’elevata probabilità, se non la certezza, di una significativa compromissione della futura capacità di guadagno dello stesso, con la conseguente piena sussistenza dei presupposti per l’eventuale liquidazione di tale danno in via equitativa. Incidenter è comunque il caso di rilevare l’assoluta erroneità dell’affermazione della corte territoriale laddove, dopo aver evidenziato l’irrisarcibilità di alcun danno da lucro cessante derivante dalla perdita della capacità lavorativa del minore, ha ritenuto che tale pregiudizio potesse piuttosto giustificare l’aumento, nella misura complessiva del 50%, della personalizzazione del danno biologico già riconosciuto a Ch.Pi. (cfr. pag. 9 della sentenza d’appello), apparendo di tutta evidenza l’incommensurabilità degli aspetti relativi alla liquidazione di un danno strettamente patrimoniale con quanto, viceversa, sia diversamente apprezzabile sul piano del danno non patrimoniale alla persona“




