L’obbligo indennitario, ex art. 1917 c.c. copre anche le spese di resistenza e di soccombenza

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Quante volte, in sede di acquisto di polizza rca o della responsabilità civile, l’agente assicurativo ci propone la tutela legale? Sempre. E spesso molti accettano l’ulteriore copertura, non sapendo (ovviamente il venditore scrupolosamente tace tale aspetto) che si sta acquistando una garanzia già inclusa nel contratto principale, pagando così due volte per la medesima tutela. Come se un eschimese acquistasse ancora ghiaccio, vivendo già in una distesa desolatamente ghiacciata.

La questione viene affrontata dalla Corte di Cassazione (sentenza del 14 aprile 2026 n. 9461), trattando la corretta delimitazione del contenuto dell’obbligo indennitario ex art. 1917 c.c. (e delle correlative regole in materia di spese), nella parte in cui la sentenza impugnata, pur riconoscendo l’operatività della garanzia e la manleva, non estende la condanna dell’assicuratore a pagare le spese processuali poste a carico dell’assicurato (spese di soccombenza) e le spese sostenute per resistere in giudizio (spese di resistenza). Ed invero il Collegio a tal fine precisa che: “il contenuto dell’obbligo indennitario ex art. 1917 c.c. comprende anche le spese di soccombenza e le spese di resistenza, secondo distinte regole; nell’assicurazione della responsabilità civile l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato non si esaurisce nell’importo dovuto a titolo di risarcimento, ma si estende alle componenti che costituiscono conseguenza immediata e diretta della responsabilità dedotta in giudizio, tra le quali rientrano (a) le spese di soccombenza, ossia quelle poste con la condanna alle spese a carico dell’assicurato in favore del terzo danneggiato, che partecipano del danno risarcibile e seguono normalmente il limite del massimale; (b) le spese di resistenza, ossia quelle sostenute dall’assicurato per la propria difesa, che ricadono nello schema delle spese sostenute nell’interesse comune di assicurato e assicuratore e sono disciplinate, nei limiti di legge, dall’art. 1917, terzo comma, c.c..

La Corte d’Appello afferma erroneamente che ulteriori rilievi sono “assorbiti” e conferma integralmente la pronuncia di primo grado: se si riconosce (come avvenuto nel caso de quo) che la condanna diretta delle compagnie discende “naturalmente” dall’azione di manleva e che le compagnie devono risarcire i danni ai vittoriosi nei limiti di polizza, non può ritenersi superflua la statuizione sulle spese che costituiscono effetto della soccombenza dell’assicurato nel giudizio risarcitorio, poiché proprio tale soccombenza rappresenta una conseguenza pregiudizievole dalla quale l’assicurato chiede di essere tenuto indenne; non si è, dunque, in presenza di una domanda che diviene priva di interesse per effetto dell’accoglimento di altra domanda, ma di una componente della tutela che completa l’effetto tipico dell’assicurazione della responsabilità civile: l’assorbimento, in questa prospettiva, si traduce in una indebita compressione dell’obbligo indennitario

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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