Quante volte, in sede di acquisto di polizza rca o della responsabilità civile, l’agente assicurativo ci propone la tutela legale? Sempre. E spesso molti accettano l’ulteriore copertura, non sapendo (ovviamente il venditore scrupolosamente tace tale aspetto) che si sta acquistando una garanzia già inclusa nel contratto principale, pagando così due volte per la medesima tutela. Come se un eschimese acquistasse ancora ghiaccio, vivendo già in una distesa desolatamente ghiacciata.
La questione viene affrontata dalla Corte di Cassazione (sentenza del 14 aprile 2026 n. 9461), trattando la corretta delimitazione del contenuto dell’obbligo indennitario ex art. 1917 c.c. (e delle correlative regole in materia di spese), nella parte in cui la sentenza impugnata, pur riconoscendo l’operatività della garanzia e la manleva, non estende la condanna dell’assicuratore a pagare le spese processuali poste a carico dell’assicurato (spese di soccombenza) e le spese sostenute per resistere in giudizio (spese di resistenza). Ed invero il Collegio a tal fine precisa che: “il contenuto dell’obbligo indennitario ex art. 1917 c.c. comprende anche le spese di soccombenza e le spese di resistenza, secondo distinte regole; nell’assicurazione della responsabilità civile l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato non si esaurisce nell’importo dovuto a titolo di risarcimento, ma si estende alle componenti che costituiscono conseguenza immediata e diretta della responsabilità dedotta in giudizio, tra le quali rientrano (a) le spese di soccombenza, ossia quelle poste con la condanna alle spese a carico dell’assicurato in favore del terzo danneggiato, che partecipano del danno risarcibile e seguono normalmente il limite del massimale; (b) le spese di resistenza, ossia quelle sostenute dall’assicurato per la propria difesa, che ricadono nello schema delle spese sostenute nell’interesse comune di assicurato e assicuratore e sono disciplinate, nei limiti di legge, dall’art. 1917, terzo comma, c.c..
La Corte d’Appello afferma erroneamente che ulteriori rilievi sono “assorbiti” e conferma integralmente la pronuncia di primo grado: se si riconosce (come avvenuto nel caso de quo) che la condanna diretta delle compagnie discende “naturalmente” dall’azione di manleva e che le compagnie devono risarcire i danni ai vittoriosi nei limiti di polizza, non può ritenersi superflua la statuizione sulle spese che costituiscono effetto della soccombenza dell’assicurato nel giudizio risarcitorio, poiché proprio tale soccombenza rappresenta una conseguenza pregiudizievole dalla quale l’assicurato chiede di essere tenuto indenne; non si è, dunque, in presenza di una domanda che diviene priva di interesse per effetto dell’accoglimento di altra domanda, ma di una componente della tutela che completa l’effetto tipico dell’assicurazione della responsabilità civile: l’assorbimento, in questa prospettiva, si traduce in una indebita compressione dell’obbligo indennitario“




