Il ricorrente denunciava l’erroneità della sentenza impugnata che aveva negato il risarcimento del danno morale in ragione della pretesa mancata dimostrazione della sofferenza soggettiva interiore da lui vissuta in termini distinti rispetto al danno biologico subito; e ciò nonostante fosse stata puntualmente accertata la contrazione, da parte del paziente, di una invalidità permanente del 30%, di per sé tale da consentire, anche sul piano presuntivo, il riconoscimento del danno morale in proporzione alla gravità della lesione, in applicazione dei principi al riguardo consolidati nella giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione (sentenza del 10 aprile 2026 n. 9027) riconosce la fondatezza del motivo, specificando che: “il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità evidenzia che il riconoscimento di un’invalidità fisica in una misura determinante una significativa e importante riduzione dell’integrità fisica e delle abilità della persona deve ritenersi tale da lasciare ragionevolmente presumere l’esistenza di un corrispondente danno morale. In particolare, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all’accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell’integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale. In caso di danno biologico di rilevante entità, come quello accertato nel caso in esame – pari al 30% -, dunque, non può ragionevolmente negarsi un’elevata efficacia, sul piano presuntivo, a tale grado di invalidità, in particolare sotto il profilo dell’apprezzabile riconoscibilità di un danno morale effettivamente sofferto dalla persona lesa in corrispondenza di tale sensibile menomazione fisica.
Esiste, d’altronde, nel campo della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione – sovente ricorrendosi, allo scopo, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, mentre il riferimento più corretto è quello relativo alle massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all’onere di allegazione); la massima di esperienza, difatti, non opera sul terreno dell’accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, ed è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio (e la cui conseguente applicazione) risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, ogni volta che la massima di esperienza si presti da sola a fondare il convincimento dell’organo giudicante.
Pertanto, non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e precisamente in tema di danno morale, ma altresì tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell’impossibilità di provare il pregiudizio dell’essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d’animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito. Del resto, alla base del parametro di valutazione offerto da tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v’è se non un ragionamento presuntivo radicato sulla massima di esperienza per la quale a un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l’id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per così dire, ordinarie.
Un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all’accertamento del danno morale, quale componente autonoma del danno non patrimoniale (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003), in caso di lesione biologica è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all’insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l’esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall’aspetto dinamico- relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 10/11/2020; e più di recente v. Sez. 3, Ordinanza n. 8475 del 31 marzo 2025)“.




