Il motivo del ricorso, formulato avanti la Corte di Cassazione, riguardava l’erronea determinazione del dies a quo e, dunque, dell’exordium prescritionis del loro credito risarcitorio, illegittimamente collocato in corrispondenza della data del decesso del proprio congiunto, anziché (come sarebbe stato corretto) in corrispondenza dell’epoca in cui si sarebbe potuto ragionevolmente dedursi l’avvenuta conoscenza, da parte degli interessati, della rapportabilità causale di detto decesso alla responsabilità colposa della struttura sanitaria convenuta.
La Corte di Cassazione (sentenza del 9 aprile 2026 n. 8998) ritiene fondata la censura, rilevando la totale illogicità, siccome meramente apodittica, della motivazione elaborata dal giudice d’appello. A tale effetto sottolinea che: “la corte territoriale, al fine di sostenere la decorrenza della prescrizione del giorno della morte del congiunto degli odierni ricorrenti, ha così argomentato: “Quanto al c.d. exordium praescriptionis va ricordato che (Cassazione civile, sez. III, 21/02/2020, n. 4683) la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell’illecito, del danno e della derivazione causale dell’uno dall’altro, nonché dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito. Ora, considerato che la condotta colpevole (dimissioni) e decesso si sono verificati in data 3.1.2011 e che secondo le linee guida, risalenti addirittura all’anno 2002, il profilo soggettivo della colpa dei sanitari, consistito appunto nel dimettere il paziente nonostante che linee guida prescrivessero che fosse tenuto sotto osservazione e che gli fossero ripetuti gli esami diagnostici nelle successive 6-24 ore, appare evidente che gli attuali appellati -congiunti del paziente deceduto per la predetta colpa dei sanitari fossero stati a conoscenza o avrebbero dovuto esserlo usando la ordinaria diligenza (il consulente di ufficio come riportato nella precedente sentenza rilevò che le linee guida del caso erano reperibili anche da internet), dell’illecito, del danno e della derivazione causale dell’uno dall’altro, nonché dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito” (pag. 16 della sentenza d’appello). Il discorso giustificativo così compendiato dal giudice d’appello, in realtà, deve tuttavia ritenersi al più idoneo a fornire una spiegazione dell’eventuale conoscibilità – con l’ordinaria diligenza – della colpa dei medici (sia pure ammessa l’esigibilità, parte di soggetti del tutto inesperti, di un’indagine volta ad esaminare e interpretare la documentazione tecnica volta a descrivere le modalità di trattamento dei casi clinici come quello in esame). Se anche però, in ipotesi, i congiunti del deceduto avessero avuto la possibilità di acquisire la consapevolezza della colpa dei medici, non è affatto certo che questi disponessero, nel giorno stesso della morte, pure degli elementi essenziali per poter comprendere l’eventuale spiegazione della rapportabilità causale di tale decesso proprio a quello specifico comportamento colpevole dei medici: si tratta di un fatto che la corte territoriale asserisce come un dato, senza tuttavia fornirne alcuna spiegazione logica e, dunque, in forma meramente assertiva e apodittica. L’evidente vizio di motivazione apparente, in relazione alla dimostrazione della conoscibilità, con l’ordinaria diligenza, della rapportabilità causale del decesso del congiunto al comportamento dei medici, impone accogliere la censura dei ricorrenti sul punto“.




