La Corte di Cassazione (sentenza del 9 aprile 2026 n. 9003) censura la motivazione offerta dalla Corte d’Appello di Trieste sul punto concernente il danno non patrimoniale subito dai genitori in conseguenza del grave handicap del figlio derivato dagli inadempimenti dell’istituto sanitario convenuto, risultando evidente l’insanabile e irriducibile contrasto con il principio che impone un elementare livello di congruità logico-giuridica, secondo i termini del c.d. minimo costituzionale della motivazione. Ed invero: “lo sviluppo argomentativo seguito nella sentenza impugnata – nella parte in cui assume la mancata dimostrazione, da parte degli attuali ricorrenti, di alcun danno rivendicabile iure proprio per effetto delle gravi menomazioni subite dal figlio, sotto il profilo relativo alla compromissione del proprio rapporto parentale con lui – risulta gravemente carente sul piano logico-giuridico, risolvendosi, in ultima analisi, in un discorso motivazionale dal carattere meramente apparente. Sul punto, infatti, la corte territoriale ha affermato che “a causa del difetto di congruo supporto probatorio è fondato il secondo motivo dell’appello incidentale per la parte con cui l’istituto di ricovero e cura ha contestato il dritto iure proprio al risarcimento del danno del signor Pi.Al. e della signora Ma.Mi. liquidandolo a favore di ciascuno di loro nell’importo di 200.000,00 euro. Al riguardo si osserva che se la grave vicenda sanitaria che aveva interessato e che continua a vivere il figlio Ch.Pi. ha comportato una lesione della loro integrità psico-fisica questa doveva risultare da apposita documentazione medica. Onere, però, a cui gli interessati sono venuti meno. Se, invece, i postumi invalidanti permanenti provocati dalla tardività del primo intervento chirurgico hanno leso il rapporto parentale tra genitori e figlio, la menomazione doveva non solo esser dedotta ma anche provata, non potendosi ritenere quella presente in re ipsa, atteso che la percentuale del 46% di invalidità, di cui il 32% riconducibile alla sindrome dell’intestino corto, non integra gli estremi di una lesione significativamente invalidante idonea di per sé in base alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (arg. ex art. 115 del c.c.), a incidere negativamente sulla qualità del rapporto genitori/figlio. Vale a dire in difetto della prova, ancorché per presunzioni, del diverso atteggiarsi del rapporto affettivo-relazionale del signor Pi.Al. e della signora Ma.Mi. con il figlio ovvero di un importante cambiamento nella loro vita quotidiana, rispetto a quella che ci sarebbe stata nel caso in cui l’intervento chirurgico fosse stato eseguito tempestivamente e che, quindi, non fossero residuati postumi invalidanti significativi, va escluso che ai genitori del minore possa esser riconosciuto alcunché a titolo di risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale” (cfr. pag. 14 della sentenza d’appello).
In particolare, l’affermazione per cui il grave handicap (pari al 46% di invalidità, derivante dalla sindrome dell’intestino corto, tale da imporre gravi modificazioni alla vita “ordinaria” di un minore) non vale a integrare “gli estremi di una lesione significativamente invalidante idonea di per sé in base alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (arg. ex art. 115 del c.c.), a incidere negativamente sulla qualità del rapporto genitori/figlio” risulta del tutto assertiva e apodittica, non essendosi la corte territoriale in nessun modo impegnata nella spiegazione, sul piano logico, delle ragioni in forza delle quali una simile grave invalidità non sia tale da incidere in modo apprezzabile sul piano dell’equilibrio emotivo/affettivo o delle consuetudini di vita dei genitori, tanto apparendo, viceversa, in opposizione al contrario dato di comune esperienza (o fatto notorio, se si vuole) che ragionevolmente riconosce una significativa incidenza relazionale di un handicap di tale gravità nella ristretta cerchia dei rapporti familiari, sì da disarticolare, in termini decisivi, i presupposti stessi della motivazione di rigetto della domanda di danno per la lesione del rapporto parentale come elaborata dal giudice d’appello“.




