Nella sentenza TUN c’è un convitato di pietra: il danno morale

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Nella recente ed articolata sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. 7 aprile 2026 n. 8630https://studiolegalepalisi.com/2026/04/20/lapplicazione-generalizzata-ma-discrezionale-della-tun/), con la quale la Terza Sezione ha acconsentito ad un’utilizzazione generalizzata (anche se discrezionale) della TUN sia per i sinistri verificatisi prima dell’entrata in vigore della stessa sia negli ambiti di responsabilità, differenti da quelli della rca e della responsabilità sanitaria, risulta però evidente un’assenza. Nell’argomentazione della decisione, che si dipana per decine di pagine, non è citato infatti, neppure una volta e neppure in maniera incidentale, il danno morale che pure era oggetto del quesito meneghino, contribuendo, con il differente danno biologico, alla composizione del danno non patrimoniale. Eppure al danno morale (come a quello biologico) la TUN riserva un’apposita tabella, con previsione di importi minimi, medi e massimi, posti in dipendenza del grado di menomazione, secondo l’insegnamento oramai pacifico della stessa Corte di Cassazione che afferma la valida sussistenza di un solido rapporto di proporzionalità tra la lesione e la ripercussione nel foro interiore del danneggiato. E tale metodologia non risulta difforme per serietà, per ispirazione equitativa, per fondamento giurisprudenziale, da quella che sorregge la quantificazione del danno biologica, validata a tal punto dal Giudice di Piazza Cavour al punto di ritenerla espressione più avanzata e corretta dei criteri di risarcimento.

L’indicata omissione stona quindi con la portata della sentenza che, per l’ampio respiro argomentativo e per intenzione del suo relatore materiale, pretende di rappresentare un valido approdo sistematico nel dibattito giuridica. Sia pure in maniera certamente involontaria, pare così emergere un’inconfessabile quanto assurda tentazione panbiologizzante del danno non patrimoniale. Ma è la stessa Terza Sezione, in precedenti anche recenti arresti, ad aver affermato l’erroneità giuridica, oltre alla profonda ingiustizia, di un simile approccio (https://studiolegalepalisi.com/2024/09/01/la-lesione-del-vincolo-parentale-e-lassurda-ipotesi-panbiologizzante-dei-bolognesi/).

Si vuol credere che sempre in modo involontario, tale mancanza risulta in qualche modo funzionale al progetto assicurativo, alla base della TUN e della “scomposizione” del danno non patrimoniale unitario, espresso nel punto complessivo della Tabella di Milano. Inducendo erroneamente a ritenere come eventuale, e non necessaria, la sofferenza morale e relegando nello straordinario le peculiari ricadute della menomazione nell’attività ed esistenza del danneggiato (danno dinamico-relazione), le compagnie puntano ad una drastica riduzione del risarcimento . Ed almeno nella fase stragiudiziale, si assiste sempre più spesso alla limitazione delle offerte solo al danno biologico, omettendo sistematicamente gli altri due aspetti che pure compongono incontestabilmente il danno non patrimoniale.

Ma se così fosse inteso l’approdo della TUN, certo la Terza Sezione non potrebbe giustificare tale risultato, in quanto lo scarto tra i valori del risarcimento (prima della TUN e con la TUN) non sarebbe così trascurabile (come ora affermato nella sentenza citata) da preservare l’equità della procedura posta alla base della quantificazione. Di fronte ad un vero e e proprio dimezzamento del risarcimento ad essere compromesso non sarebbe più solo il principio dell’equità ma anche quello dell’integralità dello stesso. Ed in tal caso -di questo si è sicuri- la Terza Sezione non lesinerebbe le parole a difesa del danno morale (e delle ripercussioni dinamico relazionali), indicando -come ha sempre operato- la strada maestra della tutela del danneggiato. E non sarebbe più tempo di silenzi o di omissioni, che apparirebbero infatti solo come complicità al disegno assicurativo.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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