Nella recente ed articolata sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. 7 aprile 2026 n. 8630 – https://studiolegalepalisi.com/2026/04/20/lapplicazione-generalizzata-ma-discrezionale-della-tun/), con la quale la Terza Sezione ha acconsentito ad un’utilizzazione generalizzata (anche se discrezionale) della TUN sia per i sinistri verificatisi prima dell’entrata in vigore della stessa sia negli ambiti di responsabilità, differenti da quelli della rca e della responsabilità sanitaria, risulta però evidente un’assenza. Nell’argomentazione della decisione, che si dipana per decine di pagine, non è citato infatti, neppure una volta e neppure in maniera incidentale, il danno morale che pure era oggetto del quesito meneghino, contribuendo, con il differente danno biologico, alla composizione del danno non patrimoniale. Eppure al danno morale (come a quello biologico) la TUN riserva un’apposita tabella, con previsione di importi minimi, medi e massimi, posti in dipendenza del grado di menomazione, secondo l’insegnamento oramai pacifico della stessa Corte di Cassazione che afferma la valida sussistenza di un solido rapporto di proporzionalità tra la lesione e la ripercussione nel foro interiore del danneggiato. E tale metodologia non risulta difforme per serietà, per ispirazione equitativa, per fondamento giurisprudenziale, da quella che sorregge la quantificazione del danno biologica, validata a tal punto dal Giudice di Piazza Cavour al punto di ritenerla espressione più avanzata e corretta dei criteri di risarcimento.
L’indicata omissione stona quindi con la portata della sentenza che, per l’ampio respiro argomentativo e per intenzione del suo relatore materiale, pretende di rappresentare un valido approdo sistematico nel dibattito giuridica. Sia pure in maniera certamente involontaria, pare così emergere un’inconfessabile quanto assurda tentazione panbiologizzante del danno non patrimoniale. Ma è la stessa Terza Sezione, in precedenti anche recenti arresti, ad aver affermato l’erroneità giuridica, oltre alla profonda ingiustizia, di un simile approccio (https://studiolegalepalisi.com/2024/09/01/la-lesione-del-vincolo-parentale-e-lassurda-ipotesi-panbiologizzante-dei-bolognesi/).
Si vuol credere che sempre in modo involontario, tale mancanza risulta in qualche modo funzionale al progetto assicurativo, alla base della TUN e della “scomposizione” del danno non patrimoniale unitario, espresso nel punto complessivo della Tabella di Milano. Inducendo erroneamente a ritenere come eventuale, e non necessaria, la sofferenza morale e relegando nello straordinario le peculiari ricadute della menomazione nell’attività ed esistenza del danneggiato (danno dinamico-relazione), le compagnie puntano ad una drastica riduzione del risarcimento . Ed almeno nella fase stragiudiziale, si assiste sempre più spesso alla limitazione delle offerte solo al danno biologico, omettendo sistematicamente gli altri due aspetti che pure compongono incontestabilmente il danno non patrimoniale.
Ma se così fosse inteso l’approdo della TUN, certo la Terza Sezione non potrebbe giustificare tale risultato, in quanto lo scarto tra i valori del risarcimento (prima della TUN e con la TUN) non sarebbe così trascurabile (come ora affermato nella sentenza citata) da preservare l’equità della procedura posta alla base della quantificazione. Di fronte ad un vero e e proprio dimezzamento del risarcimento ad essere compromesso non sarebbe più solo il principio dell’equità ma anche quello dell’integralità dello stesso. Ed in tal caso -di questo si è sicuri- la Terza Sezione non lesinerebbe le parole a difesa del danno morale (e delle ripercussioni dinamico relazionali), indicando -come ha sempre operato- la strada maestra della tutela del danneggiato. E non sarebbe più tempo di silenzi o di omissioni, che apparirebbero infatti solo come complicità al disegno assicurativo.




