La Corte di Cassazione (sentenza del 23 marzo 2026 n. 6947) riepiloga le regole della causalità in ambito civile, rilevando che: “il nesso di causalità materiale va accertato in base al principio condizionalistico. In base al principio condizionalistico è “causa” di un evento di danno la condotta senza la quale il danno non si sarebbe verificato. Il condizionalismo puro conduce tuttavia ad effetti paradossali. Poiché, infatti, ex nihilo nihil fit, di qualunque fatto sarebbe teoricamente possibile trovare un antecedente causale; così, di causa in causa, si perverrebbe alla conclusione che la causa di tutto quel che esiste fu il Big Bang o il demiurgo platonico (Cass. Sez. U., 11/01/2008, n. 576). È, questo, il c.d. paradosso del rischio della sovracausalità, per evitare il quale questa Corte ha stabilito da tempo due limiti.
Il primo limite è quello della causalità della colpa, o principio di concretizzazione del rischio che dir si voglia. In virtù di tale principio non ogni violazione d’una regola giuridica può ritenersi per ciò solo causa dell’evento di danno che ne è seguito. Così, una infrazione alle regole giuridiche sulla circolazione stradale può ritenersi “causa” materiale d’un sinistro soltanto se questo consista esattamente nell’avveramento del rischio che il legislatore intendeva prevenire. In applicazione di tale principio questa Corte, ha escluso il nesso di causalità: tra la violazione dell’obbligo di tenere la destra e il danno causato da una insidia stradale (deficit manutentivo della strada), sul presupposto che l’obbligo di tenere la destra ha lo scopo di evitare collisioni con i veicoli provenienti dalla direzione opposta (Cass. Sez. 3, 27/02/2019, n. 5729; Cass. Sez. 3, 31/05/2019, n. 14885); tra la condotta del conducente d’un ciclomotore che accetti di trasportare un passeggero su un mezzo omologato per il trasporto del solo conducente, e il sinistro causato dall’abbagliamento di quel conducente (Cass. Sez. 3, 08/04/2010, n. 8366) o dalla violazione dell’obbligo di dargli la precedenza (Cass. Sez. 3, 29/11/1995, n. 12390); tra la violazione d’un divieto di transito e il danno provocato da un’insidia stradale presente nel tratto interdetto alla circolazione (Cass. Sez. 3, 09/06/2010, n. 13830).
Il secondo limite è quello c.d. della “ridondanza”: non può ritenersi causa materiale d’un danno l’antecedente che fu né necessario, né sufficiente; causa materiale dell’evento può essere soltanto l’antecedente che fu sufficiente anche se non necessario, ovvero necessario anche se non sufficiente (la c.d. “condizione INUS”: Insufficient but Necessary part of an Unnecessary but Sufficient condition)“.
Nel caso di specie il Collegio rileva che ambedue questi princìpi sono stati rispettati dalla sentenza impugnata. La sentenza impugnata ha infatti spiegato il nesso di causalità tra la condotta di La.Ro. e il sinistro affermando che la fermata non prevista fu concausa del sinistro perché: avvenuta su strada priva di marciapiede; avvenuta in orario serale e su strada non adeguatamente illuminata; rese “estremamente imprevedibile dagli altri utenti della strada l’attraversamento di pedoni. Questa spiegazione causale è ritenuta rispettosa dei princìpi sopra ricordati, in quanto:
“a) l’art. 352, comma settimo, D.P.R. 16.12.1992 n. 495, nel disciplinare la fermata dei veicoli in servizio pubblico, stabilisce che “le fermate degli autobus (…) devono essere effettuate esclusivamente nelle zone indicate nei commi che precedono, in modo da evitare che i passeggeri in salita o in discesa dai mezzi impegnino la carreggiata, diminuendo la capacità della strada ed intralciando il traffico sulla stessa”. Trattasi d’una norma c.d. teleologicamente orientata: essa non si limita a dettare un obbligo, ma ne individua lo scopo: gli autobus devono eseguire le fermate nei luoghi a ciò deputati “in modo da evitare che i passeggeri impegnino la carreggiata”. Ed appare evidente a questa Corte che la necessità di prevenire l’invasione della carreggiata da parte di pedoni non può avere altro scopo che quello di prevenire investimenti. La sentenza impugnata, pertanto, correttamente ha ravvisato la sussistenza del nesso causale, dinanzi ad un caso in cui l’evento avveratosi era esattamente quello che la norma violata intendeva prevenire;
b) Fe.Ma. fu investita al centro della strada mentre l’attraversava, in luogo nel quale i conducenti in transito potevano legittimamente attendersi l’assenza dei movimenti di persone atteso che esso non era in prossimità né in corrispondenza di una fermata di mezzi pubblici. Pertanto l’arresto dell’autobus al di fuori del luogo a ciò deputato fu circostanza non sufficiente, ma necessaria rispetto alla causazione dell’investimento; fu, dunque, una circostanza “non ridondante”, enfatizzando la quale la sentenza impugnata ha rispettato i limiti alla sovracausalità sopra evidenziati“




