La Corte di Cassazione (nella sentenza del 20 marzo 2026 n. 6698) rammenta che il precedente delle Cass., Sez. Un., n. 12449/2024 secondo cui: “ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali“. Questa Corte ha dunque già chiarito che, per ottenere il pagamento dei cd. superinteressi o interessi maggiorati previsti dal quarto comma dell’art. 1284 cod. civ., è necessaria la proposizione di una apposita domanda, che specifichi la richiesta della parte, avuto riguardo alla particolare natura di questi interessi.
È stato, quindi, successivamente precisato che: “In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l’importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli “interessi legali”, resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l’applicabilità della norma di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione” (Cass., n. 19015/2024).
Ed, ancora, è stato affermato che: “La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere” (Cass., n. 3499/2025).
Pertanto, come va qui ribadito, la pronuncia di condanna degli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, cod. civ., esige la rituale proposizione di una apposita e specifica domanda (v. da ultimo Cass., n. 3499/2025: “Le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza 7 maggio 2024 n. 12449, pronunciando ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., hanno affermato un principio così riassumibile: la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza. In mancanza di espressa domanda il giudice non ha l’obbligo di provvedere; ed in mancanza di espressa statuizione il creditore ha l’onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia accordati. Se non lo fa, in sede esecutiva dovrà accontentarsi degli interessi di mora al saggio ordinario”)“.
Il Collegio poi procede ad analizzare l’affermazione, contenuta nel motivo di impugnazione, secondo la quale la debenza degli interessi moratori sarebbe pacificamente sempre dovuta, precisando che: “il saggio degli interessi di cui al quarto comma dell’art. 1284 cod. civ. trova applicazione anche alle obbligazioni di fonte non contrattuale (così Cass., n. 61/2023: “Il saggio di interessi di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d’applicazione“; Cass., n. 7677/2025: “Il saggio d’interessi previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale – che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura – a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d’applicazione“)“.
I giudici di Piazza Cavour rilevano tuttavia che: “tale principio è stato affermato in relazione a fattispecie in cui l’obbligazione, seppur non di diretta fonte contrattuale, comunque derivava dal contratto, sebbene in via mediata, in quanto obbligazione restitutoria derivante da nullità contrattuale, e pertanto aveva natura di debito di valuta, in quanto tale rientrante nell’ambito delle obbligazioni pecuniarie. Riguardo, specificatamente, ai debiti di valore, appare invece da confermare l’orientamento che esclude, in tali ipotesi, l’applicabilità dell’art. 1284, comma quarto, cod. civ. (v. tra le tante Cass., n. 28409/2018; Cass., n. 8289/2019; Cass., n. 8050/2019; Cass., n. 14512/2020) – sia pure formatosi in relazione alla peculiare fattispecie dell’obbligazione, gravante sullo Stato, di indennizzo per la eccessiva durata del processo ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della legge n. 89/2001. Non può inoltre essere dimenticato che la obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli “interessi compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l’evento lesivo e la liquidazione, pregiudizio che va provato, anche in via presuntiva, dal danneggiato che deve dimostrare il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. Questa Corte ha già da tempo chiarito che nel caso di obbligazione risarcitoria che scaturisce dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell’evento dannoso, poiché l’obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass., n. 37798/2022; Cass., n. 26202/2022). L’obbligazione, come sopra individuata, si viene dunque a collocare al di fuori della portata applicativa dell’art. 1284 cod. civ. – disposizione, questa, comunque dettata in relazione alle obbligazioni ab origine pecuniarie – per riferirsi, piuttosto, all’applicazione dell’art. 1223 cod. civ., ed eventualmente dell’art. 1226 cod. civ., in tema di liquidazione equitativa del danno risarcibile.
Coerente con questa opzione interpretativa, inoltre, è la considerazione, per un verso, della ratio della disposizione, nonché, per altro verso, della sua formulazione letterale. Sotto il primo profilo, va ricordata la finalità deflattiva del contenzioso perseguita dal legislatore al quarto comma dell’art. 1284 cod. civ. con l’adozione degli interessi per le transazioni commerciali, aventi saggio assai più elevato degli interessi legali come individuati dal primo comma. La voluntas legis è nel senso di colpire l’inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e dunque pattiziamente assunto, mediante l’abuso del processo come mezzo per ostacolare il creditore nella soddisfazione del suo diritto. Sotto il secondo profilo, l’incipit della proposizione di cui all’art. 1284, comma 4, cod. civ. (“Se le parti non ne hanno determinato la misura… si applica il saggio d’interesse proprio per le transazioni commerciali”) riveste la precipua funzione di delimitazione dell’ambito di applicabilità della norma, correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie, ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nella pattuizione delle parti e dunque nel contratto. Va, anzitutto, notato come la locuzione utilizzata dal legislatore sia omologa a quella presente nel comma 2 dell’art. 1284 cod. civ. afferente al computo del saggio degli interessi convenzionali, nuovamente, dunque, pattuiti dalle parti, sebbene in astratto e non nel loro concreto tasso di computo. Inoltre, l’incipit del comma quarto del citato art. 1284 allude al diretto collegamento tra la possibilità delle parti di aver previamente pattuito il saggio degli interessi e l’obbligazione fatta valere nella lite giudiziaria od arbitrale (così recita la norma: “dal momento in cui è proposta domanda giudiziale”), situazione connaturata esclusivamente, nell’ambito delle fonti delle obbligazioni delineati dall’art. 1173 cod. civ., all’ipotesi dell’accordo contrattuale. Infatti, per le obbligazioni derivanti da atto illecito – caso esaminato in questo procedimento – non è ipotizzabile il previo accordo tra le parti, né in relazione all’an debeatur, dato che rispetto al fatto genetico dell’obbligazione nemmeno è ipotizzato od ipotizzabile il suo verificarsi da parte di entrambi i soggetti interessati, né in relazione al quantum debeatur, ovvero alla conseguenze del fatto illecito che pur si è realizzato, dato che, per sua natura, l’obbligazione risarcitoria che scaturisce da fatto illecito non è di per sé liquida, dato che sarà quantificata solo all’esito del giudizio, a mezzo appunto della liquidazione giudiziale.
È dunque possibile concludere che, là dove il motivo pacificamente presuppone l’applicabilità degli interessi ex art. 1284, comma quarto, alla obbligazione risarcitoria derivante da fatto illecito, non considera affatto che la norma disciplina il saggio degli interessi legali – la cui misura non sia stata pattuita dalle parti – applicato a seguito d’avvio di lite, sia giudiziale che arbitrale, però pur sempre in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferente ad obbligo restitutorio, e che in quanto tale, dunque, rivesta il carattere della liquidità. Tali vanno considerati i presupposti per l’operatività dell’art. 1284, quarto comma, cod. civ., che, invece, non trova applicazione nell’ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un’obbligazione risarcitoria derivante dall’inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria.
A ritenere diversamente, del resto, non solo la disposizione in questione risulterebbe essere la inutile ripetizione della già compiuta disciplina in tema di “danni nelle obbligazioni pecuniarie” prevista dall’art. 1224 cod. civ., ma verrebbe meno la stessa ratio posta alla base dell’art. 1284, quarto comma, c.c. ed anzi la sua applicazione finirebbe per costituire un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di riflesso, un incentivo alla formulazione di domande risarcitorie sproporzionate – confidando l’attore nell’indiretta pressione costituita dall’applicazione della norma in esame – per di più disincentivando soluzioni transattive. Si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l’operatività dell’art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trovi applicazione nell’ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un’obbligazione risarcitoria derivante dall’inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria (v. da ultimo Cass., n. 28036/2025)




