La certezza probabile del nesso di causa

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La ricorrente denunciava l’errata applicazione del canone probatorio del “più probabile che non” in relazione al profilo di responsabilità individuato dalla Corte d’Appello, ovvero l’omesso trattamento tempestivo dei segni premonitori dell’arresto cardiaco. Rilevava in particolare che la Corte di merito, nell’argomentare l’incidenza della condotta omissiva, si era limitata ad affermare che l’evento “probabilmente” avrebbe potuto essere prevenuto attraverso la somministrazione di un vasocostrittore come l’efedrina. Tale formulazione veniva contestata sotto il profilo tecnico-giuridico poiché l’utilizzo del termine “probabilmente”, privo di ulteriori specificazioni quantitative o logiche, non avrebbe raggiunto la soglia della preponderanza dell’evidenza richiesta dalla costante giurisprudenza di legittimità per l’accertamento del nesso di causalità materiale in sede civile.

La Corte di Cassazione (sentenza del 18 marzo 2026 n. 6499) ritiene la censura infondata poiché: “secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il nesso di causalità materiale in ambito civile non richiede una certezza statistica assoluta né una quantificazione matematica millimetrica, essendo sufficiente che l’efficacia causale della condotta omessa appaia più probabile rispetto all’ipotesi contraria nel contesto delle evidenze disponibili. L’utilizzo del termine “probabilmente” da parte della Corte d’Appello, lungi dal denotare un’incertezza o una violazione dell’art. 2697 c.c., rappresenta l’esatta traduzione verbale della regola del “più probabile che non”, indicando che, sulla scorta delle massime di esperienza clinica e delle indicazioni dei consulenti tecnici, la somministrazione tempestiva di efedrina avrebbe avuto una probabilità di successo superiore al 50% nel neutralizzare il processo di ipoperfusione cerebrale. Va sottolineato che la valutazione della probabilità logica non si esaurisce in un calcolo numerico, ma si fonda sull’idoneità specifica della contromisura (il vasocostrittore) rispetto al segno patologico rilevato; ne consegue che la Corte ha correttamente ritenuto che l’omissione di tale presidio terapeutico abbia rappresentato la condizione necessaria dell’arresto cardiaco, poiché il suo impiego avrebbe introdotto un fattore salvifico determinante. La doglianza della ricorrente si riduce pertanto a una critica meramente terminologica che non intacca la sostanza del giudizio controfattuale operato, il quale risulta pienamente conforme ai canoni della responsabilità sanitaria laddove identifica nell’inerzia del medico il fattore che ha reso ineluttabile un evento che la corretta somministrazione del vaso costrittore avrebbe avuto le maggiori probabilità di evitare. In definitiva, il giudice di merito ha fatto buon governo delle norme sul riparto dell’onere probatorio, ritenendo che, una volta accertata l’idoneità terapeutica del farmaco omesso a contrastare i sintomi prodromici dell’infarto, il nesso eziologico debba considerarsi provato secondo la preponderanza dell’evidenza, senza che la mancanza di “specificazioni quantitative” possa inficiare la solidità logica della decisione“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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