La ricorrente denunciava l’errata applicazione del canone probatorio del “più probabile che non” in relazione al profilo di responsabilità individuato dalla Corte d’Appello, ovvero l’omesso trattamento tempestivo dei segni premonitori dell’arresto cardiaco. Rilevava in particolare che la Corte di merito, nell’argomentare l’incidenza della condotta omissiva, si era limitata ad affermare che l’evento “probabilmente” avrebbe potuto essere prevenuto attraverso la somministrazione di un vasocostrittore come l’efedrina. Tale formulazione veniva contestata sotto il profilo tecnico-giuridico poiché l’utilizzo del termine “probabilmente”, privo di ulteriori specificazioni quantitative o logiche, non avrebbe raggiunto la soglia della preponderanza dell’evidenza richiesta dalla costante giurisprudenza di legittimità per l’accertamento del nesso di causalità materiale in sede civile.
La Corte di Cassazione (sentenza del 18 marzo 2026 n. 6499) ritiene la censura infondata poiché: “secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il nesso di causalità materiale in ambito civile non richiede una certezza statistica assoluta né una quantificazione matematica millimetrica, essendo sufficiente che l’efficacia causale della condotta omessa appaia più probabile rispetto all’ipotesi contraria nel contesto delle evidenze disponibili. L’utilizzo del termine “probabilmente” da parte della Corte d’Appello, lungi dal denotare un’incertezza o una violazione dell’art. 2697 c.c., rappresenta l’esatta traduzione verbale della regola del “più probabile che non”, indicando che, sulla scorta delle massime di esperienza clinica e delle indicazioni dei consulenti tecnici, la somministrazione tempestiva di efedrina avrebbe avuto una probabilità di successo superiore al 50% nel neutralizzare il processo di ipoperfusione cerebrale. Va sottolineato che la valutazione della probabilità logica non si esaurisce in un calcolo numerico, ma si fonda sull’idoneità specifica della contromisura (il vasocostrittore) rispetto al segno patologico rilevato; ne consegue che la Corte ha correttamente ritenuto che l’omissione di tale presidio terapeutico abbia rappresentato la condizione necessaria dell’arresto cardiaco, poiché il suo impiego avrebbe introdotto un fattore salvifico determinante. La doglianza della ricorrente si riduce pertanto a una critica meramente terminologica che non intacca la sostanza del giudizio controfattuale operato, il quale risulta pienamente conforme ai canoni della responsabilità sanitaria laddove identifica nell’inerzia del medico il fattore che ha reso ineluttabile un evento che la corretta somministrazione del vaso costrittore avrebbe avuto le maggiori probabilità di evitare. In definitiva, il giudice di merito ha fatto buon governo delle norme sul riparto dell’onere probatorio, ritenendo che, una volta accertata l’idoneità terapeutica del farmaco omesso a contrastare i sintomi prodromici dell’infarto, il nesso eziologico debba considerarsi provato secondo la preponderanza dell’evidenza, senza che la mancanza di “specificazioni quantitative” possa inficiare la solidità logica della decisione“.




