La Corte di Cassazione (sentenza del 18 marzo 2026 n. 6407) conferma la sentenza impugnata, in quanto ha ritenuto che la stessa non ha fatto un uso automatico o improprio della presunzione di cui all’art. 2054 c.c., ma ha proceduto a un accertamento in concreto delle rispettive condotte di guida, ravvisando una concorrente violazione delle norme di comportamento da parte di entrambi i conducenti. In particolare, la corte di merito, una volta accertata l’invasione della corsia opposta, ha verificato che anche il veicolo antagonista non procedeva a “stretta destra”, occupando un’area di carreggiata prossima alla mezzeria e concorrendo così causalmente alla produzione dell’evento.
Ed invero il Collegio rammenta che: “secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, l’invasione della corsia opposta da parte di uno dei conducenti non comporta automaticamente la liberazione dell’altro dalla presunzione di corresponsabilità, ove risulti che anche quest’ultimo abbia violato regole di prudenza o di condotta idonee ad assumere rilievo causale. In estrema sintesi: l’invasione di corsia non può essere considerata una “causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento” se il conducente investito ha, a sua volta, ridotto le proprie possibilità di difesa, violando le norme cautelari di base del Codice della Strada. In definitiva, i motivi sono rigettati sulla base del seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, l’invasione della corsia opposta da parte di uno dei conducenti non costituisce di per sé causa esclusiva e assorbente del sinistro qualora sia accertato in fatto che anche il conducente del veicolo antagonista procedeva in prossimità della linea di mezzeria in violazione dell’obbligo di tenere la ‘stretta destrà (art. 143 C.d.S.). Tale condotta, riducendo il cosiddetto ‘spazio di schivatà e la possibilità di manovre evasive in un tratto di strada a visibilità limitata, alla luce delle circostanze concrete, può assumere rilievo eziologico nella produzione dell’evento, impedendo il superamento della presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, c.c.“.




