L’invasione della corsia opposta

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La Corte di Cassazione (sentenza del 18 marzo 2026 n. 6407) conferma la sentenza impugnata, in quanto ha ritenuto che la stessa non ha fatto un uso automatico o improprio della presunzione di cui all’art. 2054 c.c., ma ha proceduto a un accertamento in concreto delle rispettive condotte di guida, ravvisando una concorrente violazione delle norme di comportamento da parte di entrambi i conducenti. In particolare, la corte di merito, una volta accertata l’invasione della corsia opposta, ha verificato che anche il veicolo antagonista non procedeva a “stretta destra”, occupando un’area di carreggiata prossima alla mezzeria e concorrendo così causalmente alla produzione dell’evento.

Ed invero il Collegio rammenta che: “secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, l’invasione della corsia opposta da parte di uno dei conducenti non comporta automaticamente la liberazione dell’altro dalla presunzione di corresponsabilità, ove risulti che anche quest’ultimo abbia violato regole di prudenza o di condotta idonee ad assumere rilievo causale. In estrema sintesi: l’invasione di corsia non può essere considerata una “causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento” se il conducente investito ha, a sua volta, ridotto le proprie possibilità di difesa, violando le norme cautelari di base del Codice della Strada. In definitiva, i motivi sono rigettati sulla base del seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, l’invasione della corsia opposta da parte di uno dei conducenti non costituisce di per sé causa esclusiva e assorbente del sinistro qualora sia accertato in fatto che anche il conducente del veicolo antagonista procedeva in prossimità della linea di mezzeria in violazione dell’obbligo di tenere la ‘stretta destrà (art. 143 C.d.S.). Tale condotta, riducendo il cosiddetto ‘spazio di schivatà e la possibilità di manovre evasive in un tratto di strada a visibilità limitata, alla luce delle circostanze concrete, può assumere rilievo eziologico nella produzione dell’evento, impedendo il superamento della presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, c.c.“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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