Il giudice d’appello aveva basato la decisione di compensare le spese sul presupposto di una soccombenza reciproca, dato il limitato accoglimento delle domande dell’appellante.La Corte di Cassazione (sentenza del 25 marzo 2026 n. 7173) rammenta però che: “in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063-01)“;
Poiché il giudice d’appello ha giustificato la compensazione unicamente richiamando una reciproca soccombenza non configurabile, la statuizione sulle spese è viziata.




