Parte ricorrente si è limitata a riportare in sede di ricorso per cassazione il dissenso emerso nelle conclusioni raggiunte dai consulenti di parte rispetto a quelli dell’ufficio, senza tuttavia specificare in modo puntuale l’aspetto sostanziale decisivo, eventualmente contenuto nella consulenza di parte (e trascurato dal consulente d’ufficio), destinato a sovvertire in modo radicale l’argomentazione contenuta nella C.T.U. in termini di assoluta decisività, ossia rilevando come, ove il giudice avesse considerato l’obiezione critica del C.T.P., la sua decisione sarebbe stata, non già probabilmente, bensì certamente diversa da quella assunta (v., in tal senso, Cass. 17/05/2022, n. 15733).
La Corte di Cassazione (sentenza del 3 maggio 2026 n. 12365) rigetta il motivo rilevando che: “costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 16/11/2022, n. 33742; Cass. 2/02/2015, n. 1815). La stessa parte ricorrente, denunciando che il C.T.U. non avrebbe tenuto in adeguata considerazione gli argomenti del consulente di parte, ammette che da parte del C.T.U. vi era stata confutazione di tali argomenti, anche se, secondo la prospettiva della ricorrente, si era trattato di confutazione palesemente elusiva, contraddittoria ed erronea.
Del resto, non può sfuggire che, prima del deposito, il consulente deve trasmettere alle parti la relazione cui, in base all’art. 195, 3 comma, cod. proc. civ. nel termine stabilito devono seguire le osservazioni delle parti medesime, e che, unitamente al deposito in cancelleria della relazione, il consulente deve depositare sia le osservazioni delle parti che una sintetica valutazione delle stesse. In violazione dell’art. 366, 1 comma, n. 6 cod. proc. civ. la parte ricorrente non ha specificatamente indicato se, indipendentemente dal profilo della non condivisibilità, che è ovviamente presupposta alla luce dei motivi di censura, sia mancata la valutazione da parte del C.T.U. delle osservazioni del consulente di parte. Una volta quindi che sia intervenuta la confutazione da parte del C.T.U. delle osservazioni di parte, l’esistenza del requisito motivazionale è garantita dal recepimento di una relazione di consulenza che quelle osservazioni abbia confutato. Quelle osservazioni refluiscono in confutazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità”.




