Quando il Giudice aderisce alla CTU

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Parte ricorrente si è limitata a riportare in sede di ricorso per cassazione il dissenso emerso nelle conclusioni raggiunte dai consulenti di parte rispetto a quelli dell’ufficio, senza tuttavia specificare in modo puntuale l’aspetto sostanziale decisivo, eventualmente contenuto nella consulenza di parte (e trascurato dal consulente d’ufficio), destinato a sovvertire in modo radicale l’argomentazione contenuta nella C.T.U. in termini di assoluta decisività, ossia rilevando come, ove il giudice avesse considerato l’obiezione critica del C.T.P., la sua decisione sarebbe stata, non già probabilmente, bensì certamente diversa da quella assunta (v., in tal senso, Cass. 17/05/2022, n. 15733).

La Corte di Cassazione (sentenza del 3 maggio 2026 n. 12365) rigetta il motivo rilevando che: “costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 16/11/2022, n. 33742; Cass. 2/02/2015, n. 1815). La stessa parte ricorrente, denunciando che il C.T.U. non avrebbe tenuto in adeguata considerazione gli argomenti del consulente di parte, ammette che da parte del C.T.U. vi era stata confutazione di tali argomenti, anche se, secondo la prospettiva della ricorrente, si era trattato di confutazione palesemente elusiva, contraddittoria ed erronea.

Del resto, non può sfuggire che, prima del deposito, il consulente deve trasmettere alle parti la relazione cui, in base all’art. 195, 3 comma, cod. proc. civ. nel termine stabilito devono seguire le osservazioni delle parti medesime, e che, unitamente al deposito in cancelleria della relazione, il consulente deve depositare sia le osservazioni delle parti che una sintetica valutazione delle stesse. In violazione dell’art. 366, 1 comma, n. 6 cod. proc. civ. la parte ricorrente non ha specificatamente indicato se, indipendentemente dal profilo della non condivisibilità, che è ovviamente presupposta alla luce dei motivi di censura, sia mancata la valutazione da parte del C.T.U. delle osservazioni del consulente di parte. Una volta quindi che sia intervenuta la confutazione da parte del C.T.U. delle osservazioni di parte, l’esistenza del requisito motivazionale è garantita dal recepimento di una relazione di consulenza che quelle osservazioni abbia confutato. Quelle osservazioni refluiscono in confutazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità”.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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