Calcolo degli interessi e della rivalutazione

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La corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado e rideterminare il quantum risarcitorio, aveva omesso di statuire sugli accessori del credito – interessi e rivalutazione monetaria – che pure erano stati oggetto di specifica domanda e di accoglimento nel precedente grado di giudizio. Aveva così disconosciuto la natura dell’obbligazione risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale (non pecuniario) o da illecito che, configurava un debito di valore e non di valuta. Il ricorrente rilevava che, per garantire l’integralità del risarcimento, il giudice avrebbe dovuto riconoscere congiuntamente la rivalutazione monetaria, finalizzata a ristorare il cosiddetto “danno emergente”, adeguando la somma al mutato potere d’acquisto della moneta intercorso tra l’evento (il furto) e la liquidazione, e gli interessi compensativi, volti a indennizzare il “lucro cessante”, ovvero il nocumento finanziario subìto per la mancata disponibilità del capitale nel medesimo arco temporale.

La Corte di Cassazione (sentenza del 2 maggio 2026 n. 12301) riconosce la fondatezza del motivo, rilevando che: “sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da inadempimento spettano di pieno diritto gli interessi aventi natura compensativa, che si cumulano con la rivalutazione monetaria, in quanto la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse (Cass. 01/07/2002, n. 9517; Cass. 08/08/2003, n. 11961; Cass. 16/09/2004, n. 18653): la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l’evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma dovuta a titolo di risarcimento (Cass. 1/02/2023, n. 2979).

Gli interessi compensativi non sono dovuti qualora si provveda all’integrale rivalutazione del credito; tale rivalutazione si sostituisce, infatti, al danno presunto costituito dagli interessi legali ed è idonea, quale espressione del totale danno sofferto in concreto, a coprire l’intera area dei danni subiti dal creditore stesso, con la conseguenza che non sono dovuti interessi moratori accordati al creditore dal primo comma dell’art. 1224 c.c., verificandosi altrimenti l’effetto che il creditore riceverebbe due volte la liquidazione dello stesso danno e conseguirebbe più di quanto avrebbe ottenuto se l’obbligazione fosse stata tempestivamente adempiuta (Cass. 28/06/2006, n. 14975)“.

Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi. Benché l’odierna ricorrente avesse esplicitamente richiesto, oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi sulla somma rivalutata, nell’impugnata sentenza risulta apoditticamente liquidata la complessiva somma di Euro 20.000,00, non risultando pertanto evincibile se la corte di merito abbia in effetti considerato e liquidato anche i medesimi.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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