La corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado e rideterminare il quantum risarcitorio, aveva omesso di statuire sugli accessori del credito – interessi e rivalutazione monetaria – che pure erano stati oggetto di specifica domanda e di accoglimento nel precedente grado di giudizio. Aveva così disconosciuto la natura dell’obbligazione risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale (non pecuniario) o da illecito che, configurava un debito di valore e non di valuta. Il ricorrente rilevava che, per garantire l’integralità del risarcimento, il giudice avrebbe dovuto riconoscere congiuntamente la rivalutazione monetaria, finalizzata a ristorare il cosiddetto “danno emergente”, adeguando la somma al mutato potere d’acquisto della moneta intercorso tra l’evento (il furto) e la liquidazione, e gli interessi compensativi, volti a indennizzare il “lucro cessante”, ovvero il nocumento finanziario subìto per la mancata disponibilità del capitale nel medesimo arco temporale.
La Corte di Cassazione (sentenza del 2 maggio 2026 n. 12301) riconosce la fondatezza del motivo, rilevando che: “sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da inadempimento spettano di pieno diritto gli interessi aventi natura compensativa, che si cumulano con la rivalutazione monetaria, in quanto la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse (Cass. 01/07/2002, n. 9517; Cass. 08/08/2003, n. 11961; Cass. 16/09/2004, n. 18653): la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l’evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma dovuta a titolo di risarcimento (Cass. 1/02/2023, n. 2979).
Gli interessi compensativi non sono dovuti qualora si provveda all’integrale rivalutazione del credito; tale rivalutazione si sostituisce, infatti, al danno presunto costituito dagli interessi legali ed è idonea, quale espressione del totale danno sofferto in concreto, a coprire l’intera area dei danni subiti dal creditore stesso, con la conseguenza che non sono dovuti interessi moratori accordati al creditore dal primo comma dell’art. 1224 c.c., verificandosi altrimenti l’effetto che il creditore riceverebbe due volte la liquidazione dello stesso danno e conseguirebbe più di quanto avrebbe ottenuto se l’obbligazione fosse stata tempestivamente adempiuta (Cass. 28/06/2006, n. 14975)“.
Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi. Benché l’odierna ricorrente avesse esplicitamente richiesto, oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi sulla somma rivalutata, nell’impugnata sentenza risulta apoditticamente liquidata la complessiva somma di Euro 20.000,00, non risultando pertanto evincibile se la corte di merito abbia in effetti considerato e liquidato anche i medesimi.




