Il rapporto parentale in chiave futura: rilievo ai fini risarcitori

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Il ricorrente si doleva in particolare del fatto che se in base al canone dell’id quod plerumque accidit, il fratello di una persona affetta da grave disabilità patisca le conseguenze pregiudizievoli di tale condizione, che si riverberano non soltanto nel rapporto diretto con il familiare disabile, ma anche, in generale, nel contesto domestico e nelle abitudini di vita, la circostanza che il fratello, in considerazione della sua nascita “postuma”, non abbia mai avuto modo di conoscere una vita diversa da quella attuale non rende il pregiudizio meno grave. La decisione quindi di non risarcire il fratello nato successivamente, assunta dalla sentenza impugnata, sarebbe erronea ancorché conforme all’orientamento di questa Corte.

La Corte di Cassazione (sentenza del 4 maggio 2026 n. 124608) rileva che la medesima questione, cioè la risarcibilità del danno parentale subìto da un congiunto nato successivamente al fatto allegato come illecito, è stata oggetto di rimessione in trattazione in pubblica udienza da parte di questa stessa Sezione con ordinanza interlocutoria n. 4694 del 2 marzo 2026. La fattispecie oggetto della citata ordinanza interlocutoria, pur avendo ad oggetto il caso della nascita di un figlio successivamente al fatto, è posta dalla Corte in termini tali da assumere preminente rilievo anche nel caso presente.

In proposito il Collegio sottolinea che: “un primo orientamento esclude la risarcibilità del pregiudizio così rappresentato, sull’assunto che il rapporto parentale dovrebbe essere attuale ed esistente al momento dell’illecito. Infatti, se il danneggiato non esiste ancora al momento del fatto illecito e non può avere alcun “legame significativo” con la vittima primaria dello stesso, il danno (riflesso) da perdita del rapporto parentale non è immediato e diretto e non può, pertanto, ammettersene la risarcibilità per mancanza del nesso di causalità giuridica (arg. ex art. 1223 cod. civ.) (in tal senso, Cass. 12/04/2018, n.9048). Per un secondo, più risalente indirizzo, invece, verrebbe infatti in considerazione il diritto al godimento del rapporto parentale di cui il congiunto non ancora nato – ma già concepito – verrebbe privato per effetto del decesso del padre, causato dall’illecito (Cass. 3/05/2011, n. 9700).

È pur vero che – dunque – le due situazioni (figlio postumo e fratello nato successivamente al sinistro) sono differenti, e tuttavia esse involgono questioni in parte sovrapponibili, in termini di riconoscimento o meno del diritto al risarcimento per un congiunto non ancora nato al momento del sinistro e il cui rapporto con la vittima risulti, a causa dell’assunto illecito e delle relative conseguenze, compromesso o addirittura annullato (in caso di morte o vita vegetativa). Infatti, come pure ritenuto dalla richiamata ordinanza interlocutoria, le conseguenze dannose possono verificarsi anche molto tempo dopo l’evento lesivo, senza per questo cessare di essere immediate e dirette; e considerato, dall’altro lato, che la perdita, anche non patrimoniale, può essere non solo attuale – danno emergente –, ma anche futura – lucro cessante. Resta, anche nel caso corrente, la questione se, ai fini del riconoscimento del carattere immediato e diretto della conseguenza dannosa, il rapporto parentale di cui si ristora la menomazione debba necessariamente essere già esistente al momento del sinistro che colpisce la vittima primaria dell’illecito, oppure se esso possa acquisire rilievo anche in chiave futura in rapporto ad un differente rapporto familiare in caso di assenza dell’illecito

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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