Il ricorrente si doleva in particolare del fatto che se in base al canone dell’id quod plerumque accidit, il fratello di una persona affetta da grave disabilità patisca le conseguenze pregiudizievoli di tale condizione, che si riverberano non soltanto nel rapporto diretto con il familiare disabile, ma anche, in generale, nel contesto domestico e nelle abitudini di vita, la circostanza che il fratello, in considerazione della sua nascita “postuma”, non abbia mai avuto modo di conoscere una vita diversa da quella attuale non rende il pregiudizio meno grave. La decisione quindi di non risarcire il fratello nato successivamente, assunta dalla sentenza impugnata, sarebbe erronea ancorché conforme all’orientamento di questa Corte.
La Corte di Cassazione (sentenza del 4 maggio 2026 n. 124608) rileva che la medesima questione, cioè la risarcibilità del danno parentale subìto da un congiunto nato successivamente al fatto allegato come illecito, è stata oggetto di rimessione in trattazione in pubblica udienza da parte di questa stessa Sezione con ordinanza interlocutoria n. 4694 del 2 marzo 2026. La fattispecie oggetto della citata ordinanza interlocutoria, pur avendo ad oggetto il caso della nascita di un figlio successivamente al fatto, è posta dalla Corte in termini tali da assumere preminente rilievo anche nel caso presente.
In proposito il Collegio sottolinea che: “un primo orientamento esclude la risarcibilità del pregiudizio così rappresentato, sull’assunto che il rapporto parentale dovrebbe essere attuale ed esistente al momento dell’illecito. Infatti, se il danneggiato non esiste ancora al momento del fatto illecito e non può avere alcun “legame significativo” con la vittima primaria dello stesso, il danno (riflesso) da perdita del rapporto parentale non è immediato e diretto e non può, pertanto, ammettersene la risarcibilità per mancanza del nesso di causalità giuridica (arg. ex art. 1223 cod. civ.) (in tal senso, Cass. 12/04/2018, n.9048). Per un secondo, più risalente indirizzo, invece, verrebbe infatti in considerazione il diritto al godimento del rapporto parentale di cui il congiunto non ancora nato – ma già concepito – verrebbe privato per effetto del decesso del padre, causato dall’illecito (Cass. 3/05/2011, n. 9700).
È pur vero che – dunque – le due situazioni (figlio postumo e fratello nato successivamente al sinistro) sono differenti, e tuttavia esse involgono questioni in parte sovrapponibili, in termini di riconoscimento o meno del diritto al risarcimento per un congiunto non ancora nato al momento del sinistro e il cui rapporto con la vittima risulti, a causa dell’assunto illecito e delle relative conseguenze, compromesso o addirittura annullato (in caso di morte o vita vegetativa). Infatti, come pure ritenuto dalla richiamata ordinanza interlocutoria, le conseguenze dannose possono verificarsi anche molto tempo dopo l’evento lesivo, senza per questo cessare di essere immediate e dirette; e considerato, dall’altro lato, che la perdita, anche non patrimoniale, può essere non solo attuale – danno emergente –, ma anche futura – lucro cessante. Resta, anche nel caso corrente, la questione se, ai fini del riconoscimento del carattere immediato e diretto della conseguenza dannosa, il rapporto parentale di cui si ristora la menomazione debba necessariamente essere già esistente al momento del sinistro che colpisce la vittima primaria dell’illecito, oppure se esso possa acquisire rilievo anche in chiave futura in rapporto ad un differente rapporto familiare in caso di assenza dell’illecito




