La struttura sanitaria agisce per tramite del medico

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La Corte di Cassazione (sentenza del 4 maggio 2026 n. 12468) rammenta il generale principio a mente del quale: “nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest’ultimo dev’essere ripartita in misura di regola paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all’utilizzazione di terzi per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale, salva più appropriata modulazione in concreto, ovvero integrale rivalsa della struttura nei confronti del medico ma per la sola ipotesi in cui si dimostri un’eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell’obbligazione (Cass., 11/11/2019, n. 28987 e succ. conf.): ciò per la conclusiva e sistematica ragione per cui la struttura agisce “per il tramite” del medico.

Il caso in scrutinio pone il tema, in qualche modo speculare, dell’assunto, fatto proprio dalla difesa del medico che ha operato – e, però, pur sempre nel contesto offerto dalla struttura – dell’integrale responsabilità di quest’ultima; ora, in questo quadro, la motivazione della Corte territoriale va intesa nel senso che il chirurgo doveva dimostrare di aver chiesto conto, ovvero accertato come possibile, nei limiti del ragionevole, che ambiente e attrezzature avessero avuto gli idonei procedimenti di sterilizzazione, per questo essendo indicato responsabile “con” la struttura che risponde – come nel presente giudizio è ormai indiscusso – dell’infezione (secondo i principi enunciati da Cass., 30/12/2024, n. 35072) per non aver provato in alcun modo di aver proceduto come necessario alla sterilità degli ambienti e strumenti, compresi e anzi in primo luogo, come logico, quelli operatori (pag. 19 del ricorso).

Non a caso la Corte di merito – nel discorrere del vizio informativo, pur non oggetto di ulteriore statuizione condannatoria specifica e relativa censura – afferma, nella stessa logica, che una compiuta informazione “non poteva che fare capo al chirurgo” (pag. 5); quanto appena focalizzato non esclude, logicamente, la necessità di graduazioni delle colpe, oggetto del secondo mezzo.

A quest’ultimo riguardo possono rilevare la condizione di fragilità della paziente, accertata fattualmente dalla Corte di appello, in quanto plurioperata, nonché la possibilità di controlli preventivi non avendo l’intervento “carattere di particolare urgenza”, profilo oggetto di censura ma parimenti inammissibilmente fattuale nella misura in cui, al di là della qualificazione dell’operazione a tal fine stante l’infezione in corso, il giudice di seconde cure ha inteso affermare, come anticipato, la concreta possibilità di richiedere accertamenti preventivi; così come possono rilevare, nel medesimo contesto valutativo, la tempestività e congruità della profilassi antibiotica, sottolineata, in chiave di risultanze istruttorie, da parte ricorrente (pag. 7, secondo capoverso, del ricorso), cui si può correlare la pretesa mancata contestazione della responsabilità del chirurgo in fase postoperatoria; posto quanto appena osservato in ordine alle valutazioni, anche in fatto, concernenti il peso specifico delle singole responsabilità, su cui si sta per tornare, ciò che non è possibile affermare è che la motivazione della sentenza in questa sede impugnata, sia radicalmente irriconoscibile.

Nella cornice nomofilattica sopra ricordata è stato precisato (Cass., 20/10/2021, n. 29001) che, per ritenere superato l’assetto interno (presuntivamente) di pari responsabilità tra medico e struttura occorre considerare il composito e duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del solvens:

a) dimostrare – per escludere del tutto una quota di rivalsa – non soltanto la colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma la derivazione causale di quell’evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un’ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei suddetti rapporti interni;

b) dimostrare – per superare la presunzione di parità delle quote, ferma l’impossibilità di comprimere del tutto quella della struttura, eccettuata l’ipotesi sub a) – che alla descritta colpa del medico si affianchi l’evidenza di un difetto di correlate trascuratezze nell’adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti a evitare rischi dei propri incaricati, da valutare in fatto, da parte del giudice di merito, in un’ottica di duttile apprezzamento della fattispecie concreta;

in questa latitudine analitica potranno apprezzarsi, come anticipato, tutti i profili sopra rammentati e concernenti lo specifico peso delle singole condotte afferenti alla prevenzione dei rischi nosocomiali.

Sul punto la Corte territoriale, con apodittica ed erronea motivazione, afferma che sarebbe preclusiva, al riguardo, la mancata domanda di specifica delle graduazioni delle colpe, ma la stessa deve al contrario ritenersi univocamente implicata nella domanda di rivalsa, per il tutto o la quota parte.

La struttura, in particolare, come riferito in ricorso, pacifico e constatabile dagli atti processuali, aveva chiesto la rivalsa integrale in prime cure, poi riducendo la pretesa, in appello, nella misura del 50%; ne consegue che la Corte distrettuale doveva verificare la misura di fondatezza di tale domanda, pur non potendo statuire, eccedendo, per una rivalsa integrale, ma potendo e, nel caso, dovendo graduare diversamente all’interno di quella quota: ovvero, con idonea motivazione, accordando la rivalsa non oltre il 50% ma, in tesi, in misura inferiore, alla luce di tutti gli elementi in concreto emersi; né vale opporre la nomofilachia secondo cui la questione della gravità delle (rispettive) colpe e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere esaminata dal giudice del merito, adìto dal danneggiato, solo se uno dei condebitori ha esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, ha chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili, sicché la relativa domanda, non ricavabile dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato (Cass., 20/12/2018, n. 32930), non può essere proposta, ex novo, in grado d’appello, o, men che meno, in sede di legittimità (Cass., 19/03/2025, n. 7332); una volta proposta la domanda di rivalsa da parte della struttura, il medico soggetto passivo della stessa può contestare che la stessa sia stata immotivatamente ed erroneamente accolta senza vagliarne la misura in discussione

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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