La Corte di Cassazione afferma (sentenza del 24 aprile 2026 n. 10983), riprendendo la prorpia precedente elaborazione (ex plurimis, Cass. 8 giugno 2018 n. 18611 ) che la figura di danno c.d. di agonia: “non coincide né con la sofferenza fisica che accompagna le lesioni, né con l’angoscia correlata a un evento sanitario per quanto grave, ma richiede, quale suo nucleo qualificante, la “percezione” dell’exitus nella sua imminenza, ossia la condizione definita significativamente “agonia”, distinguendo, nel periodo tra lesione mortale e morte, ciò che appartiene alla species biologica da ciò che integra la componente morale terminale: “quel che sempre ricorre nel periodo di tempo interposto tra la lesione mortale e la morte è il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene “salute”) (…) e a questo (…) può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie, ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica – questa condizione è infatti, con evidente significatività etimologica, definita agonia – derivante dall’avvertita imminenza dell’exitus. Se, infatti, nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona non è in grado di percepire la sua situazione e in particolare la imminenza della morte, il danno non patrimoniale sussistente è riconducibile soltanto alla species biologica; se, per di più, la persona si trova in una condizione di lucidità agonica, si aggiunge (…) un peculiare danno morale che ben può definirsi danno morale terminale“.
Ebbene, nel caso di specie il danno da lucida agonia è stato negato non per una diversa qualificazione giuridica della relativa fattispecie, bensì perché il giudice di merito ha accertato, in fatto, l’assenza del suo presupposto costitutivo, individuato nella possibilità, da parte della vittima, di percepire lucidamente l’imminenza dell’exitus. La Corte distrettuale ha invero escluso che, nel periodo di coscienza, fosse stata avvertita tale imminenza e ha, al contempo, rilevato che, nel momento in cui l’esito letale era divenuto realmente prossimo, difettava la consapevolezza della gravità della condizione clinica e dell’ineluttabilità dell’evento morte. Su tale base, il giudice d’appello ha reputato mancante, in radice, il presupposto fattuale necessario per configurare il danno da lucida agonia, quale species del danno non patrimoniale terminale, e tale conclusione non ha integrato violazione di norme di diritto, poiché si è fondata su un corretto accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, logicamente e giuridicamente preliminare all’applicazione dei principi normativi come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia“.




