L’agonia

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La Corte di Cassazione afferma (sentenza del 24 aprile 2026 n. 10983), riprendendo la prorpia precedente elaborazione (ex plurimis, Cass. 8 giugno 2018 n. 18611 ) che la figura di danno c.d. di agonia: “non coincide né con la sofferenza fisica che accompagna le lesioni, né con l’angoscia correlata a un evento sanitario per quanto grave, ma richiede, quale suo nucleo qualificante, la “percezione” dell’exitus nella sua imminenza, ossia la condizione definita significativamente “agonia”, distinguendo, nel periodo tra lesione mortale e morte, ciò che appartiene alla species biologica da ciò che integra la componente morale terminale: “quel che sempre ricorre nel periodo di tempo interposto tra la lesione mortale e la morte è il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene “salute”) (…) e a questo (…) può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie, ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica – questa condizione è infatti, con evidente significatività etimologica, definita agonia – derivante dall’avvertita imminenza dell’exitus. Se, infatti, nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona non è in grado di percepire la sua situazione e in particolare la imminenza della morte, il danno non patrimoniale sussistente è riconducibile soltanto alla species biologica; se, per di più, la persona si trova in una condizione di lucidità agonica, si aggiunge (…) un peculiare danno morale che ben può definirsi danno morale terminale.

Ebbene, nel caso di specie il danno da lucida agonia è stato negato non per una diversa qualificazione giuridica della relativa fattispecie, bensì perché il giudice di merito ha accertato, in fatto, l’assenza del suo presupposto costitutivo, individuato nella possibilità, da parte della vittima, di percepire lucidamente l’imminenza dell’exitus. La Corte distrettuale ha invero escluso che, nel periodo di coscienza, fosse stata avvertita tale imminenza e ha, al contempo, rilevato che, nel momento in cui l’esito letale era divenuto realmente prossimo, difettava la consapevolezza della gravità della condizione clinica e dell’ineluttabilità dell’evento morte. Su tale base, il giudice d’appello ha reputato mancante, in radice, il presupposto fattuale necessario per configurare il danno da lucida agonia, quale species del danno non patrimoniale terminale, e tale conclusione non ha integrato violazione di norme di diritto, poiché si è fondata su un corretto accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, logicamente e giuridicamente preliminare all’applicazione dei principi normativi come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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