La Corte di Cassazione (sentenza del 28 aprile 2026 n. 11608) una volta preso atto che nel caso di specie, pacificamente, la paziente era stata sottoposta ad intervento con caratteristiche diverse da quelle prospettate e quindi presumibilmente non illustrate, si richiama al proprio precedente orientamento per cui in una siffatta situazione “non grava sul paziente l’onere di provare che, ove fosse stato informato del più complesso intervento che i medici avevano in animo di eseguire, non vi avrebbe consentito. Al contrario, a fronte della allegazione della paziente che il suo consenso sarebbe stato circoscritto a quanto programmato e non oltre, era a carico della struttura l’onere di provare che ella avrebbe dato il consenso al secondo e più invasivo intervento” (Cass. 1443/2025)“.

La responsabilità della P.A. per la mancata prevenzione del fenomeno del randagismo
La Corte di Cassazione (sentenza del 28 aprile 2026 n. 11468) ha confermato la correttezza



