Ufficialmente aperta la stagione della caccia all’art. 2052 c.c.: verso l’estinzione?

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La Corte di Cassazione con una sventagliata di decisioni, tutte emesse in data 27 aprile 2026 (cfr. Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. n. 11298; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11299; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11300; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11301; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11302; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11303; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11305; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11306; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11308; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. n. 11309; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11312; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. n. 11322; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. n. 11313; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. n. 11313; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. n. 11314; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11316; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. n. 11317; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. n. 11318Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. n. 11319; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11320; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11321; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. n. 11322; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11329; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11330; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. n. 11333) rimedita la precedente interpretazione (ed applicazione) dell’art. 2052 c.c., onerando in maniera particolarmente gravosa il danneggiato e così rendendo la pronuncia di responsabilità delle Regioni particolarmente difficile, al punto da far temere una sostanziale disapplicazione dell’istituto, secondo una parabola già nota per l’altra ipotesi di responsabilità oggettiva, prevista dall’art. 2051 c.c..

Si afferma infatti che il conducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell’incidente e, in particolare, sia del comportamento dell’animale, sia della condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendo indispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in via esclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., al comportamento dell’animale, nonché la misura dell’eventuale concorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, in mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell’animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo, sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’evento dannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento, nemmeno parziale. E’ evidente che per la stragrande maggioranza dei casi, in considerazione delle circostanze in cui si determinano tali incidenti (di notte, in strade poco trafficate, etc…) l’onere probatorio di cui è graìvato il danneggiato sarà impossibile da rispettare.

La Corte di Cassazione in via preliminare ribadisce : “l’orientamento ormai consolidato di questa Corte secondo cui i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione (e, specificamente, dalla Regione) non già ai sensi dell’art. 2043 c.c., bensì in base al criterio di imputazione oggettiva della responsabilità previsto dall’art. 2052 c.c. Tale approdo interpretativo, che supera il precedente regime fondato sulla colpa, è stato definitivamente sancito a partire dalla sentenza n. 7969 del 20 aprile 2020 e confermato da numerose pronunce successive (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 7969/2020 e n. 16788/2025, confermate da Cass. nn. 2526 e 2528 del 2026). L’applicabilità dell’art. 2052 c.c. discende dal fatto che la fauna selvatica protetta rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato ed è affidata alla Regione quale ente competente a gestirla per trarne un’utilità collettiva (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema). Pertanto, la responsabilità dell’ente non si fonda sulla colpa (omissione di vigilanza o controllo), ma sul mero fatto oggettivo della proprietà o dell’utilizzazione pubblicistica del bene fauna” (Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11302; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11306). Rileva infatti che “in passato, gli animali selvatici venivano qualificati come res nullius, ossia beni non suscettibili di proprietà, con la conseguenza che i danni da essi cagionati restavano, di regola, a carico del soggetto danneggiato. Il progressivo affermarsi di interessi pubblici, anche di rango costituzionale (quali la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e della salute pubblica), ha portato alla disciplina adottata con la Legge n. 968 del 1977, a cui ha fatto seguito la Legge n. 157 del 1992. Tali interventi legislativi hanno avuto il pregio di ricondurre la fauna selvatica nel patrimonio indisponibile dello Stato e di averne affidato la tutela e la gestione a soggetti pubblici, con competenze affidate in via primaria alle Regioni. Discorso a parte vale per gli animali randagi, i quali costituiscono (non beni pubblici da proteggere, ma) prevalentemente un rischio da prevenire nell’interesse dell’incolumità pubblica: sicché per i danni da questi provocati rispondono gli enti cui la specifica normativa demanda le attività di pubblico interesse di prevenzione dei relativi rischi, ai sensi della disciplina generale dell’art. 2043 cod. civ. (per la riaffermazione degli approdi sul punto, v. Cass. 16788/2025)” (Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11316).

Afferma quindi che: “è oramai ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2526/2026, n. 17253/2024, n. 31342/2023, n. 16550/2022, n. 3023/2021, n. 20997/2020, n. 16550/2020, n. 13848/2020, n. 12113/2020, 8385/2020, n. 8384/2020, n. 7969/2020) il principio per cui, nel caso in cui si invoca il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, trova applicazione l’art. 2052 c.c.; in particolare, con le recenti sentenze nn. 2526 e 2528 del 05/02/2026, questa Corte ha enunciato, componendo precedenti disarmonie, i principi di diritto regolatori della materia della responsabilità in caso di danni da coinvolgimento di fauna selvatica nella circolazione dei veicoli: ad essi, idonei a dirimere anche la presente controversia, va fatto integrale richiamo, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; la predetta norma, invero, è applicabile non soltanto nel caso di animali domestici, ma anche nel caso di specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992, che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate non agli enti Comunali ma alla Regione, quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 1, comma 3, legge n. 157 del 1992); in altri termini, e in via generale, l’applicabilità dell’art. 2052 c.c. alla fauna selvatica consegue al fatto che detta fauna è un bene da proteggere in virtù di precisa scelta legislativa, sicché l’ente che ne ha la protezione, ne ha anche la responsabilità; questo principio è già stato ripetutamente affermato da questa Corte, e non convincono in senso contrario gli argomenti spesi dall’amministrazione controricorrente: che la Regione debba rispondere ai sensi dell’art. 2052 c.c. dei danni causati dalla fauna selvatica è già stato affermato da numerose decisioni, tra le quali Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572-01, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12113 del 22/06/2020, Rv. 658165, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 6/07/2020, Rv. 658298-01, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 20997 del 2/10/2020, Rv. 659153-01, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022, Rv. 665057-01, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19101 del 15/09/2020, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3023 del 9/02/2021 (oltre alle recenti e già richiamate sentenze nn. 2526 e 2528 del 05/02/2026); non assume rilievo in senso contrario l’ordinanza della Corte costituzionale n. 4 del 4/1/2001, con cui fu ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2052 c.c., nella parte in cui – secondo l’interpretazione allora prevalente – quella norma era considerata inapplicabile ai danni causati dalla fauna selvatica; infatti, con quella decisione il giudice delle leggi escluse che quell’interpretazione restrittiva, in allora diffusa, contrastasse col principio di uguaglianza; ciò non comporta per consequentiam che altre interpretazioni, consentite dal testo della norma, debbano ritenersi inibite; l’ordinanza interpretativa di rigetto pronunciata dalla Consulta – come è noto – vincola il giudice ordinario solo se la norma scrutinata è dichiarata non conforme alla Costituzione se interpretata in uno specifico modo, in rapporto di esclusione reciproca con qualsiasi altra interpretazione; non è questo il caso, dato che la Corte costituzionale ha ritenuto non in contrasto con l’art. 3 Cost. l’opzione interpretativa di escludere la P.A. dall’ambito applicativo dell’art. 2052 c.c.; ciò non comporta, però, che qualsiasi differente interpretazione dell’art. 2052 c.c. sia difforme della Costituzione (è bene ricordare, che solo la conformità/difformità alla Carta costituzionale costituisce l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, restando affidato alla Corte di cassazione, ex art. 65 Ord. Giud., il compito di stabilire “l’esatta interpretazione” della legge); infine, è opportuno rilevare che, se l’interpretazione più antica fu ritenuta non contrastante con l’art. 3 Cost., a fortiori deve ritenersi conforme a Costituzione quella più recente, che – parificando tutti i proprietari di animali, domestici e selvatici – esclude in radice anche il solo sospetto di illegittimità costituzionale (così Cass. Sez. 3, 10/11/2023, n. 31330); da ultimo, non è condivisibile l’affermazione secondo cui “un’applicazione rigorosa dell’art. 2052 c.c. comporterebbe che dei danni cagionati dalla fauna selvatica dovrebbe rispondere unicamente lo Stato, al quale – come “proprietario” – è riconducibile in ultima analisi la potestà di governo della fauna, sia pure per il tramite della Regioni, per finalità collettive di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, con esclusione di responsabilità per gli enti regionali: al contrario, alle Regioni la legge attribuisce proprio il potere di “emanare norme relative alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica” (art. 1, comma 3, L. 157/92) ed è principio antico ed indiscusso del diritto civile che l’attribuzione di qualsiasi potere comporta l’assunzione delle connesse responsabilità” (Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11330).

Il Collegio rammenta poi che: “in argomento, è di recente intervenuta una serie di pronunce di questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2526 del 05/02/2026; Sez. 3, Sentenza n. 2528 del 05/02/2026) volte a realizzare una sistemazione della materia, a fronte di una applicazione diacronica non sempre armonica dei principi operanti in caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale; disarmonie che, per le questioni che qui rilevano, devono, però, ritenersi più apparenti che reali, trovandosi in nuce già nella pregressa giurisprudenza la soluzione alle questioni qui rilevanti” (Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11305). Si è ritenuto a tal proposito necessario precisare che: “correggendo la descrizione talora utilizzata in passato, che l’art. 2052 c.c. non configura una presunzione, ma un criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, fondato sulla proprietà o sull’utilizzazione dell’animale selvatico da parte dell’ente pubblico. Ne consegue che, in caso di sinistri stradali con animali, non si verifica un “concorso tra presunzioni”, ma il criterio di imputazione oggettiva della responsabilità (previsto dall’art. 2052 c.c.), fondato sulla proprietà o sull’utilizzazione dell’animale selvatico da parte dell’ente pubblico, va coordinato con l’onere del danneggiato di fornire la prova rigorosa della dinamica del sinistro e, con essa, quella positiva dell’esclusione di un qualunque ruolo, causale o concausale, della condotta di guida del conducente nella produzione dell’evento. In proposito, il vero contrasto interpretativo atteneva alle conseguenze concrete che discendono dalla applicazione, almeno in linea generale, della presunzione di condotta colposa del conducente di cui all’art. 2054, comma 1, c.c. anche in caso di collisioni stradali tra veicoli e animali. È su questo specifico aspetto che i recenti arresti, sopra richiamati, hanno chiarito, in estrema sintesi, che non può predicarsi, quanto alle interrelazioni tra le disposizioni di cui agli artt. 2052e 2054, comma 1, c.c., un vero e proprio “concorso fra presunzioni“, volta che l’art. 2052 c.c. prevede esclusivamente un criterio di imputazione oggettivo della responsabilità al proprietario o all’utilizzatore, per i danni causati dagli animali, senza prospettare alcuna presunzione in proposito” (Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11305).

La successiva questione che la Corte affronta è quella dell’esatta collocazione – sul piano logico-giuridico – e della concreta modalità operativa del principio di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., nell’ambito della ricostruzione sistematica della fattispecie astratta che regola il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.. Si precisa a tale effetto che: “sul piano logico e funzionale, l’onere dell’attore-danneggiato di provare, specificamente, “l’assenza di una propria condotta colposa” – intesa come prova della “speciale prudenza nella condotta di guida” e della “inevitabilità dell’impatto con l’animale” – resta, difatti, in gran parte assorbito nel quadro complessivo dell’assetto e del contenuto degli oneri probatori gravanti sulle parti, nonché della doverosa valutazione, anche officiosa, da parte del giudice, del concorso causale riconducibile alla condotta del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, prima parte, c.c. Ed infatti, a ben vedere, queste specifiche circostanze rientrano nell’onere di asseverazione e allegazione incombente sull’attore (i.e., il preteso danneggiato) ex art. 2697 c.c., in quanto fatti costitutivi della fattispecie di responsabilità oggettiva di cui all’art. 2052 c.c., la quale, applicata al caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, onera il conducente e/o il proprietario del veicolo che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni subiti di dimostrare, puntualmente, l’esatta, precisa e completa dinamica dell’incidente, ivi compresa, quindi, la condotta di guida tenuta del conducente del veicolo, volta che il sinistro stradale, di regola, deriva proprio dalla interrelazione del comportamento tenuto dall’animale con la condotta di guida tenuta del conducente del veicolo, salvo l’eccezionale intervento di altri fattori estranei” (Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11305).

Ne discende che, delineato in questi termini, sul piano logico e funzionale, l’onere probatorio gravante sull’attore, questi, per ottenere il risarcimento integrale del danno subìto, dovrà fornire: “la prova di entrambi (i.e.: sia del comportamento tenuto dall’animale, sia della condotta di guida tenuta del conducente del veicolo), di modo che emerga che il sinistro sia attribuibile, sotto il profilo causale, esclusivamente al primo e, neanche in parte, alla seconda. Ecco, dunque, che la presunzione di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., su questo specifico terreno finisce per assumere un ruolo assolutamente residuale, quasi assorbito. La ragione di tale affermazione va individuata in ciò che: valorizzando il complessivo quadro sistematico, l’applicazione dell’art. 2052 c.c. al caso di incidente che veda coinvolti un autoveicolo e un animale fa assumere proprio alla interrelazione tra i due valore di fatto costitutivo, che, come tale, va provato dall’attore” (Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11305; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11306) .

In quest’ottica ed in tale complessivo quadro sistematico, il danneggiato che agisca in base all’art. 2052 c.c.: “deve fornire la prova della dinamica dell’incidente: a tal fine, non è sufficiente dimostrare il mero fatto storico dell’avvenuto scontro tra un veicolo e l’animale, essendo peraltro necessario provare che l’incidente stesso sia stato effettivamente “causato” dal comportamento dell’animale e non (anche) da una eventuale condotta colposa del conducente dell’autoveicolo. Così facendo, il danneggiato avrà dunque assolto l’onere probatorio di cui all’art. 2052 c.c., applicato alla fattispecie in esame: e per il suo tramite superato, sotto un profilo più logico che temporale, la presunzione posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c. Resta fermo che, in quest’ottica, l’accertamento della sufficienza delle prove di tali circostanze di fatto, fornite dall’attore, rientra nella valutazione discrezionale del giudice del merito, se sostenuta da motivazione adeguata (cioè, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico: cfr., ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 6838 del 14/03/2025; Sez. 5, Ordinanza n. 6829 del 14/03/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 6381 del 10/03/2025)” (Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11305; ).

Sulla base di tale inquadramento, l’onere della prova è così ripartito:

il danneggiato deve provare l’esatta e completa dinamica del sinistro e il nesso causale tra il comportamento dell’animale e l’evento, ma in relazione alla condotta di guida del conducente del veicolo coinvolto, dimostrando, così, in positivo, l’esclusione di un qualunque ruolo, causale o concausale, di quella condotta di guida nella produzione dell’evento (solo all’esito di una tale prova positiva potendo, semmai, trovare applicazione la presunzione di colpa posta a carico del conducente dall’art. 2054, comma 1, c.c.); l’ente pubblico, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento dell’animale si è posto al di fuori della propria sfera di controllo come causa autonoma, eccezionale e imprevedibile, tale da rendere l’evento inevitabile anche mediante l’adozione delle più adeguate misure di gestione faunistica” (Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11302; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11299; Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11316;)

Il Collegio specifica che “l’espressione “danni cagionati dall’animale”, usata dal legislatore nell’art. 2052 c.c., significa che nella sequenza causale, che conduce all’evento dannoso, il comportamento (attivo o passivo che sia) dell’animale deve essere risultato determinante (in via esclusiva o quanto meno concorrente), cioè deve essere risultato un comportamento, dal quale è derivato, come “conseguenza immediata e diretta” (si ribadisce, “in via esclusiva” o, quanto meno, “in via concorrente”), il fatto dannoso. Invero, l’incidente ben potrebbe essere stato “causato” esclusivamente dalla condotta del conducente del veicolo (e neppure in parte dal comportamento dell’animale): quindi, all’attore danneggiato non basta affatto dimostrare che vi era stata una collisione (o altro coinvolgimento) qualsiasi, tra il veicolo, da lui condotto, e un animale, per far scattare l’onere a carico della P.A. di dimostrare il caso fortuito; è onere del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale – si ribadisce, a prescindere che domestico o selvatico sia l’animale, ed a prescindere che soggetto pubblico o privato sia il suo proprietario o utilizzatore – contestare le allegazioni del conducente danneggiato e, comunque, allegare e provare che il danno è dovuto, anche o esclusivamente (e sempre in relazione all’art. 1227 c.c.), alla condotta di guida del conducente danneggiato (che non ha fatto di tutto per evitare il danno), ovvero ad un caso fortuito. Il giudice di merito – valutando (anche di ufficio, in base alle emergenze probatorie disponibili offerte da entrambe le parti, non trattandosi di eccezioni in senso stretto), in maniera comparata l’apporto causale, dato dal comportamento dell’animale e dalla condotta del conducente, nella loro reciproca interazione, rispetto al verificarsi dell’evento dannoso: a) ridurrà il risarcimento ex art. 1227 primo comma c.c. in misura proporzionalmente corrispondente all’entità dell’apporto causale, nel caso in cui ritenga che la condotta del conducente è stata fattore causale concorrente; b) escluderà il risarcimento, sempre ai sensi dell’art. 1227 primo comma c.c., nel caso in cui ritenga che la condotta del conducente danneggiato ha integrato un fatto causale esclusivo (cioè, ha reciso il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale ed il danno)” (Cass. Civ. 27 aprile 2026 n. 11316).

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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