La Corte di Cassazione (sentenza del 24 aprile 2026 n. 11076 – rel. dott. Marilena Gorgoni) chiamata a decidere sulla correttezza o meno del rigetto della richiesta di risarcimento avanzata dai nipoti per il decesso della propria nonna esordisce, rilevando che: “la sentenza impugnata muove, anzitutto, da un’impostazione che trasforma un dato meramente strumentale (la struttura delle tabelle) in una condizione tendenzialmente negativa quanto alla risarcibilità, affermando che, poiché le tabelle milanesi non contemplano l’ipotesi di perdita della nonna, il danno “deve considerarsi del tutto eccezionale” e, per ciò solo, di norma escluso. Detto ragionamento, innanzitutto, non è coerente con la natura per nulla normativa, bensì puramente orientativa di uno strumento tabellare non prodotto dal legislatore, strumento che non può legittimare un automatismo ablativo della tutela risarcitoria solo perché il rapporto dedotto non è stato offerto in una voce “dedicata”. A ciò si aggiunga che dalla stessa motivazione della Corte territoriale emerge che il rigetto non è dipeso da una valutazione concreta della qualità del legame, ma dall’assunzione di un paradigma astratto (perdita della nonna = evento fisiologico; risarcibilità solo in ipotesi residuali), costruito anche sull’insignificante silenzio tabellare.
Ancora, la Corte d’Appello ha trattato la convivenza come requisito selettivo, affermando che il risarcimento del danno de quo sarebbe riconoscibile soltanto in casi “residuali” caratterizzati da “rapporto particolarmente stretto di convivenza tra nonni e nipoti”, con nipoti “piccoli” e nonni “ancora giovani” che se ne prendano cura, mentre nel caso di specie “nessuno abitava con la nonna” e due nipoti erano “adolescenti”. Così argomentando, tuttavia, il giudice di merito non ha utilizzato la convivenza come indice fattuale eventualmente rilevante nel giudizio sull’intensità del vincolo, ma l’ha elevata, in modo apodittico, a condizione necessaria di risarcibilità o, comunque, a criterio pressoché esclusivo di accesso alla tutela, con conseguente violazione dei principi che questa Suprema Corte ha enunciato con riferimento al danno non patrimoniale da lesione dei rapporti familiari, laddove impone un apprezzamento in concreto dell’effettività e consistenza del legame affettivo. Si veda, con particolare riferimento al rapporto nonni/nipoti, Cass. 26 giugno 2025, n. 17208: “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare l’effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., non è limitata alla cd. “famiglia nucleare”, di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”; sulla natura non ostativa del difetto di convivenza si è pronunciata pure la giurisprudenza penale di legittimità in una fattispecie in cui superstite era il nonno (Cass. pen. 4 giugno 2013 n. 29735). Più in generale, sulla necessità che il danno venga riconosciuto o negato secondo che il legame affettivo e l’intensità dello stesso siano provati, si vedano, da ultimo tra gli arresti massimati, Cass. 30 luglio 2025, n. 21988 e Cass. 13 ottobre 2025, n. 27231.
Né regge la parte della motivazione imperniata sulla pretesa “fisiologicità” dell’evento morte della nonna per nipoti in età adulta o adolescenziale. La Corte territoriale, infatti, non ha individuato alcun elemento del caso concreto idoneo a rendere percepibile perché, nella specifica vicenda, l’età dei nipoti (alcuni adulti, altri adolescenti) sarebbe degradato il legame con l’ascendente al punto da escludere, in via generale, la configurabilità del pregiudizio non patrimoniale, limitandosi a una massima di esperienza enunciata in termini apodittici (“è fisiologica … la perdita di un nonno ormai di età avanzata”), per cui, in sostanza, l’età senile farebbe perdere valore nei rapporti familiari. Detto singolare asserto, formulato come regola generale, ha in concreto sostituito la (invece necessaria) valutazione individualizzata con uno stereotipo, senza misurarsi con la adduzione – presente nel ricorso e riprodotta in modo ampio – di una relazione connotata da frequentazione, accudimento e ruolo affettivo centrale della nonna nella vita dei nipoti.
Ancora meno calzante e convincente è l’argomento della “rete familiare molto allargata” (quattro figli, otto nipoti, tre bisnipoti), per cui essa sarebbe, di per sé, “in grado di fornire … reciproco ausilio nell’elaborazione dell’evento luttuoso” e, quindi, per negare i presupposti della liquidazione. Qui la Corte territoriale ha operato una direttamente svalutante presunzione che però non viene ancorata a fatti specifici e, soprattutto, ha postulato una sorta di fungibilità del rapporto perduto, ipotizzando che il sostegno endofamiliare potesse automaticamente neutralizzare (o rendere giuridicamente irrilevante) il pregiudizio derivante dalla perdita di quella determinata relazione affettiva; ma così impostata la conclusione non ha spiegato il passaggio logico dal dato quantitativo (ampiezza del nucleo) all’inferenza qualitativa (assenza di un danno conseguenza risarcibile), né ha esplicitato quali elementi, nel caso concreto, renderebbero tale inferenza attendibile.
Ne consegue che la statuizione di rigetto del danno parentale in favore dei nipoti risulta viziata, perché fondata su criteri astratti e non conformi all’impostazione che impone una verifica dell’effettività del legame e del pregiudizio conseguente, senza automatismi derivanti dalla mancata convivenza, dalla sola età del superstite, dalla dimensione numerica della famiglia superstite e, tantomeno, dal silenzio di tabelle non normative. Verifica che, come usualmente accade nell’ipotesi di legami così comuni, potrà ben effettuarsi in termini presuntivi da parte attrice, controparte a sua volta potendo dimostrarne la non corrispondenza della presunzione al caso specifico in esame“.




