La nomina di un consulente di parte non è una libera scelta e quindi deve essere rimborsata

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La Corte di Cassazione (sentenza del 24 aprile 2026 n. 11076) critica la decisione della Corte di Appello che aveva considerato le spese di consulenza tecnica di parte soggette espressione di una “libera scelta” del danneggiato e come tale non rimborsabili. Rileva a tale effetto che: “tale impostazione si pone in diretto contrasto con l’intervento delle Sezioni Unite n. 16990/2017, la quale – dopo aver ricondotto le spese di assistenza legale stragiudiziale alla categoria del danno emergente – ha operato una netta distinzione rispetto alle spese sostenute per l’assistenza tecnica in giudizio. In particolare, al paragrafo 5.2, le Sezioni Unite hanno definito “tralatizio” il principio per cui gli onorari del consulente tecnico di parte, avendo natura di allegazione difensiva tecnica, sono ripetibili dalla parte vittoriosa, dovendo essere compresi tra le spese processuali, salvo il controllo giudiziale sulla loro eventuale superfluità o eccessività ai sensi dell’art. 92 c.p.c. Le stesse Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che le forme per attivare la ripetizione di tali spese sono quelle della nota spese di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c., non essendo richiesto, a differenza delle spese legali stragiudiziali, l’accertamento dell’utilità ex ante né la prova dell’effettivo esborso quale presupposto della debenza. Detto principio è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva e, da ultimo, chiaramente riaffermato in Cass. 15 ottobre 2024 n. 26729, che – proprio nel distinguere tra spese stragiudiziali e spese di C.T.P. – ha affermato che la produzione della notula del consulente tecnico di parte è sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, restando riservato al giudice il solo controllo sulla eventuale eccessività, e ha definito erronea la motivazione del giudice di merito che aveva negato il rimborso sul presupposto che la nomina del C.T.P. costituisca una “libera scelta” della parte. La statuizione della Corte territoriale sul punto allora non regge. Qui, infatti, viene in rilievo una voce che, seguendo l’insegnamento delle Sezioni Unite citato, costituisce spesa processuale di allegazione difensiva tecnica, la cui ripetibilità richiede la sola prova della debenza, desumibile dalla produzione della notula, e non anche la dimostrazione dell’avvenuto pagamento, come preteso dal giudice a quo

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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