La Corte di Cassazione (sentenza del 24 aprile 2026 n. 11076) critica la decisione della Corte di Appello che aveva considerato le spese di consulenza tecnica di parte soggette espressione di una “libera scelta” del danneggiato e come tale non rimborsabili. Rileva a tale effetto che: “tale impostazione si pone in diretto contrasto con l’intervento delle Sezioni Unite n. 16990/2017, la quale – dopo aver ricondotto le spese di assistenza legale stragiudiziale alla categoria del danno emergente – ha operato una netta distinzione rispetto alle spese sostenute per l’assistenza tecnica in giudizio. In particolare, al paragrafo 5.2, le Sezioni Unite hanno definito “tralatizio” il principio per cui gli onorari del consulente tecnico di parte, avendo natura di allegazione difensiva tecnica, sono ripetibili dalla parte vittoriosa, dovendo essere compresi tra le spese processuali, salvo il controllo giudiziale sulla loro eventuale superfluità o eccessività ai sensi dell’art. 92 c.p.c. Le stesse Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che le forme per attivare la ripetizione di tali spese sono quelle della nota spese di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c., non essendo richiesto, a differenza delle spese legali stragiudiziali, l’accertamento dell’utilità ex ante né la prova dell’effettivo esborso quale presupposto della debenza. Detto principio è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva e, da ultimo, chiaramente riaffermato in Cass. 15 ottobre 2024 n. 26729, che – proprio nel distinguere tra spese stragiudiziali e spese di C.T.P. – ha affermato che la produzione della notula del consulente tecnico di parte è sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, restando riservato al giudice il solo controllo sulla eventuale eccessività, e ha definito erronea la motivazione del giudice di merito che aveva negato il rimborso sul presupposto che la nomina del C.T.P. costituisca una “libera scelta” della parte. La statuizione della Corte territoriale sul punto allora non regge. Qui, infatti, viene in rilievo una voce che, seguendo l’insegnamento delle Sezioni Unite citato, costituisce spesa processuale di allegazione difensiva tecnica, la cui ripetibilità richiede la sola prova della debenza, desumibile dalla produzione della notula, e non anche la dimostrazione dell’avvenuto pagamento, come preteso dal giudice a quo“

La morte di una nonna (convivenza, tabella, età senile, nucleo allargato)
La Corte di Cassazione (sentenza del 24 aprile 2026 n. 11076 – rel. dott. Marilena



