La Corte di Cassazione (sentenza del 28 aprile 2026 n. 11463) conferma il proprio consolidato orientamento, ritenendo: “non conforme al criterio dell’equità l’applicazione delle tabelle milanesi in relazione alla liquidazione del c.d. danno da premorienza, siccome basate sul presupposto dell’irrilevanza dell’età anagrafica della vittima e sull’attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo; costituisce infatti radicato convincimento di nomofilachia il principio per cui qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (in tal senso, da ultimo, Cass. 16/09/2025, n. 25417; Cass. 31/03/2025, n. 8481; Cass. 19/11/2024, n. 29832; Cass. 29/05/2024, n. 15112, conformi a Cass. 29/12/2021, n. 41933, alla cui diffusa motivazione si presta adesivo rinvio, anche ai sensi dell’art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.)“

La nomina di un consulente di parte non è una libera scelta e quindi deve essere rimborsata
La Corte di Cassazione (sentenza del 24 aprile 2026 n. 11076) critica la decisione della



