La Corte di Cassazione (sentenza del 28 aprile 2026 n. 11468) ha confermato la correttezza dell’impugnata decisione del giudice di merito, che, nel negare la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. del Comune convenuto, aveva ritenuto mancante l’allegazione e la prova, gravante sul danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi della causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta in concreto esigibile, valorizzando, nella specie, l’assenza di qualsivoglia segnalazione al Comune circa la presenza di cani randagi nella zona teatro del sinistro.
Il Collegio rileva infatti che: “detta argomentazione è conforme al consolidato indirizzo esegetico di nomofilachia, espresso dal principio di diritto per cui la responsabilità della P.A. per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell’art. 2043 cod. civ. e, pertanto, è onere del danneggiato provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito; specificamente, l’elemento soggettivo dell’illecito non può essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione dell’insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo: solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio della “concretizzazione del rischio” (il quale è criterio di spiegazione causale, non già di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell’avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno (sul tema, da ultimo, Cass. 23/06/2025, n. 16788, alla cui diffusa motivazione si presta adesiva relatio, anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ.)“.




