La Corte di Cassazione (nella sentenza del 28 aprile 2026 n. 11449) afferma che: “la pendenza di un procedimento penale per fatti che hanno dato luogo a un danno coperto da assicurazione non costituisce, di per sé, fatto impeditivo del decorso della prescrizione del diritto all’indennizzo, salvo che le parti, nella loro autonomia contrattuale, non lo abbiano espressamente elevato a condizione sospensiva: circostanza non allegata né esplicata nel ricorso (Cass. Sez. 3, 21/10/2010, n. 21601; Sez. 3, Sentenza n. 3655 del 14/02/2013). Questa Corte ha, peraltro, già risolto negativamente la questione se il decorso della prescrizione relativa al diritto all’indennità derivante dal contratto di assicurazione (art. 2952 cod. civ.) per i danni provocati da furto o incendio, resti sospeso per effetto della pendenza di un procedimento penale a carico dell’assicurato per simulazione di reato in relazione all’art. 2935 cod. civ. (ex plurimis, Cass. 24 dicembre 1994, n. 11140). Stante la tassatività e la non suscettibilità di applicazione analogica dei casi di interruzione e sospensione della prescrizione previsti dal codice (artt. 2943, 2944, 2941, 2942 cod. civ.), la prescrizione annuale di cui all’art. 2935 cit. non è interrotta, nè sospesa dall’instaurazione e dalla pendenza di un giudizio penale relativo a reato, la cui decisione possa influire sull’esistenza (o meno) del diritto azionato, il corso della cui prescrizione, in pendenza di procedimento penale, può essere interrotto dall’interessato con reiterate intimazioni di pagamento. Con la conseguenza, che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui si sia perfezionata la fattispecie dalla quale nasca il diritto (verificazione del danno coperto da assicurazione) e che la prescrizione non può decorrere in presenza di impedimenti giuridici (e non di fatto), quali la pendenza di una condizione o del termine iniziale (Cass. 3/11/2014 n. 15921)“.

Il consenso per un intervento differente
La Corte di Cassazione (sentenza del 28 aprile 2026 n. 11608) una volta preso atto



