La ricorrente esponeva di aver acquistato un biglietto per un posto singolo in “vettura letto classica”, scegliendo tale sistemazione per le specifiche garanzie di sicurezza, videosorveglianza e vigilanza notturna del cuccettista pubblicizzate dal vettore con il claim “sicurezza e privacy”, elementi che giustificavano il prezzo del biglietto superiore al doppio rispetto alle categorie inferiori. Una volta salita a bordo, tuttavia, il personale le comunicava che, a causa di un guasto tecnico alla vettura assegnata, era stata “riposizionata” in una cuccetta “C4 confort”, tipologia di carrozza priva dei medesimi standard di protezione e di videosorveglianza. Nonostante le vivaci rimostranze e l’adozione di precauzioni personali, quali l’occultamento della borsa con i gioielli sotto il soprabito e la chiusura della porta della cabina, la Ge.Lu. constatava al mattino il furto della cartella contenente numerosi monili di pregio, molti dei quali di origine ereditaria e di marchi di alta gioielleria, tra cui un orologio in oro e diverse parure di perle, smeraldi e brillanti. La cabina risultava aperta senza segni di effrazione, tant’è che il controllore entrava al mattino senza bussare, e il personale di bordo si palesava solo in prossimità dell’arrivo, rifiutando di dar corso a qualsivoglia intervento immediato volto a ispezionare i bagagli dei passeggeri in arrivo. Il Tribunale, espletata l’istruttoria testimoniale che confermava dettagliatamente che la passeggera aveva portato con sé l’intero portagioie non volendo lasciarlo in una casa incustodita e fornivano riscontri precisi sulla tipologia dei gioielli – accoglieva la domanda equiparando il gestore delle carrozze letto all’albergatore ex art. 1786 c.c. e condannava la convenuta al pagamento di Euro 120.000,00 a titolo di danno patrimoniale, liquidato in via equitativa, rigettava però la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. La Corte d’Appello di Roma confermava la responsabilità di TRENITALIA Spa per inadempimento contrattuale e colpa grave nella sorveglianza, ma accoglieva la doglianza del vettore circa l’ammontare del risarcimento. I giudici di secondo grado, pur riconoscendo l’impossibilità di una prova precisa del valore dei gioielli rubati e pur negando i mezzi istruttori integrativi richiesti dall’appellata, definivano “non corretta” la liquidazione di primo grado e riformavano la sentenza, riducendo drasticamente il risarcimento alla somma forfettaria di Euro 20.000,00, ritenendo l’importo precedente privo di riscontri oggettivi, e rigettavano altresì l’appello incidentale relativo al mancato riconoscimento del danno non patrimoniale per difetto di prova
La Corte di Cassazione (sentenza del 2 maggio 2026 n. 12301) ritiene erronea la precedente decisione, precisando che: “l’equità prevista dall’art. 1226 c.c. ha la funzione di colmare una lacuna probatoria sulla precisa entità del danno, ma deve rimanere “ancorata” alle emergenze istruttorie, seppur parziali. Nel caso di specie, la corte territoriale ha espressamente riconosciuto l’esistenza di beni di lusso (preziosi Ca., Da., perle, zaffiri, brillanti ed altro), convalidandone la prova tramite certificati di garanzia (almeno per alcuni dei preziosi) e corredo fotografico (per gli altri); ciononostante, ha liquidato il danno in una misura forfettaria senza esplicitare alcun criterio di raccordo tra il valore dei beni (il cui furto è stato ritenuto provato) e la cifra finale. Si palesa, dunque, una contraddizione insanabile tra le premesse istruttorie – che attestavano che i beni sottratti erano di elevato valore – e l’esito liquidatorio drasticamente ridotto che ha trasformato l’equità in puro arbitrio, privandola di parametri oggettivi e verificabili. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass., S.U., n. 7/04/2014, n. 8053), la motivazione deve ritenersi meramente apparente quando non permette di ricostruire l’iter logico-giuridico sotteso alla decisione. L’affermazione “appare, invece, equo riconoscere detto danno patrimoniale, alla luce della documentazione versata in atti e delle ulteriori emergenze istruttorie, nella minore misura di Euro 20.000,00” si risolve in una formula di stile priva di contenuto precettivo, poiché non chiarisce quale valore specifico sia stato attribuito ai singoli preziosi né quale coefficiente di riduzione sia stato applicato rispetto ai certificati di garanzia e al valore dei gioielli emergenti dalle foto agli atti e dalle prove testimoniali.
La liquidazione equitativa, anche nella sua forma c.d. “pura”, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto; sicché, pur nell’esercizio di un potere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento (Cass. 28/07/2025, n. 21607; Cass. 23/12/2024, n. 34108; Cass. 2/07/2021, n. 18795; Cass. 13/09/2018, n. 22272). Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell’operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (ridotta al di sotto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.) sia nel vizio di violazione dell’art. 1226 c.c. (Cass. 20/06/2019, n. 16595).
In altre parole, il giudice del merito, una volta accertata la sussistenza del danno, può procedere alla liquidazione equitativa solo se la prova del suo preciso ammontare sia impossibile o notevolmente difficoltosa. Ma anche in presenza di tali condizioni, egli deve indicare gli estremi logico-giuridici e fattuali che lo hanno guidato, precisando di quali elementi della fattispecie concreta abbia tenuto conto (Cass. 9/05/2001, n. 6426; Cass. 16/07/2002, n. 10271; Cass. 29/07/2005, n. 16094; Cass. 31/01/2018, n. 2327). Sebbene la liquidazione equitativa non esiga un’esposizione analitica delle singole componenti, essa richiede, infatti, quantomeno l’indicazione degli elementi di fatto utilizzati. Data l’assenza nella specie di tale sforzo motivazionale, volto a collegare il pregio dei beni accertati alla somma finale liquidata, la statuizione si presenta arbitraria e oggettivamente inverificabile nel suo nesso tra le premesse di fatto e la somma finale liquidata“




