I corretti criteri con i quali sottrarre l’indennizzo INAIL dal risarcimento

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La Corte di Cassazione (con la sentenza dell’8 aprile 2026 n. 8915) richiama il proprio consolidato insegnamento secondo cui: “in tema di danno c.d. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione Inail ex art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’Inail, secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest’ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall’importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente (Sez. L, Ordinanza n. 21196 del 24/07/2025, Rv. 676068 – 01);

più in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, secondo il principio affermato, in tema di compensatio lucri cum damno, da Cass. Sez. U. n. 12566 del 22/05/2018, i pagamenti effettuati dall’assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l’indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito;

ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell’indennizzo corrisposto dall’assicuratore sociale (Inail) nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello – che di fatto risulta applicato dai giudici di merito – di sottrarre tout court per intero l’indennizzo Inail dal credito risarcitorio che sia stato ‘a monte’ calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo ‘poste omogene’ (vale a dire distinguendo all’interno dell’indennizzo Inail le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l’importo complessivamente liquidato per quest’ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l’indennizzo Inail dal credito risarcitorio solo quando l’uno e l’altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per ‘poste identiche’ e non per ‘poste omogenee’: v. Cass. Sez. 3 n. 26117 del 27/09/2021);

per meglio comprendere l’importanza di tale operazione sarà utile ricordare quali pregiudizi sono indennizzati dall’Inail, per poi esaminare in che conto debbano essere tenuti i relativi indennizzi al momento della liquidazione del danno differenziale; nel caso di infortunio non mortale, l’Inail esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali:

a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (art. 13 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;

b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro; tale danno è presunto iuris et de iure nel caso di invalidità eccedenti il 16% e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (art. 13, comma 2, lett. b), D.Lgs. cit., a tenore del quale: “le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita… commisurata… alla retribuzione dell’assicurato… per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali”); tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall’Allegato 6 al D.M. 12 luglio 2000;

c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 D.P.R. n. 1124 del 1965);

d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (art. 66 D.P.R. n. 1124 del 1965);

l’Inail, dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna ‘personalizzazione’ dell’indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali);

ne discende che: a) se l’Inail ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto da credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. n. 26117 del 2021, cit.; n. 9112 del 02/04/2019; n. 13222 del 26/06/2015); b) se l’Inail ha costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa; la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente; c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico: c’) sommando e rivalutando i ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione; c”) capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite Inail, di cui al D.M. 22 novembre 2016 (in Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Cass. n. 26117 del 2021, cit.; Cass. n. 25618 del 15/10/2018; n. 5607 del 07/03/2017; n. 26913 del 23/12/2016; n. 17407 del 30/08/2016); ovviamente l’una e l’altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all’indennizzo del danno biologico o quella destinata all’indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l’uno o l’altro; d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. ‘personalizzazionÈ del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell’intervento dell’assicuratore sociale; e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall’Inail, salvo ovviamente che la vittima deduca e dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall’Inail (ad esempio, per la perduta possibilità di svolgere lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall’Inail) (Sez. 3, Ordinanza n. 30923 del 31/10/2023, pagg.12-15);

Nel caso di specie, a fronte del motivo di appello avanzato , con il quale quest’ultima ha contestato le modalità di calcolo del danno differenziale (tra quanto liquidato dall’INAIL e quanto effettivamente spettante a titolo di risarcimento del danno civilistico), la corte territoriale si è limitata a rispondere che “il danno è stato liquidato in Euro 172.655,36 (Euro 162.481,00 per danno non patrimoniale e Euro 10.174,36 per danno patrimoniale, vd. sent. appellata p. 6): da questo importo sono stati detratti la rendita INAIL di Euro 117.007,09, e l’acconto di Euro 21.500,00 versato il 19.2.2018 da Zurich Insurance, sicché il risarcimento ancora dovuto all’attrice è di Euro 34.148,27. A ben vedere, la tesi d’appello mira a riliquidare il risarcimento complessivo, indicandolo in Euro 289.499,68, in breve, la corte territoriale ha detratto l’intera rendita Inail (pari a Euro 117.007,09) dall’intero danno civilistico (complessivamente liquidato in Euro 172.655,36) comprensivo di danno non patrimoniale e del danno patrimoniale, per poi detrarre dalla differenza di 55.648,27 (172.655,36 – 117.007,09 = 55.648,27) l’acconto di Euro 21.500,00 versato dalla Zurich Insurance, così giungendo a confermare il danno differenziale liquidato dal primo giudice in Euro 34.148,27 (55.648,27 – 21.500,00 = 34.148,27);

Per il Collegio: “è del tutto evidente l’errore in cui è caduto il giudice a quo nel procedimento di calcolo del danno differenziale: la corte territoriale non avrebbe affatto dovuto detrarre l’intera rendita Inail dall’intero danno civilistico comprensivo del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale, poiché avrebbe dovuto, dapprima, distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale (comparando quest’ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato); successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, avrebbe dovuto espungere, dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico, le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo), per poi infine detrarre dall’importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente; come opportunamente evidenziato da Sez. 3, Ordinanza n. 30923 del 31/10/2023 (pagg. 16-17) e ripreso dall’odierna ricorrente, “mette conto soggiungere che, in ogni caso, una decisione di non liquet non è comunque giustificata dal momento che la Corte avrebbe ben potuto richiedere informazioni all’Inail, ex art. 213 cod. proc. civ., circa il valore capitale della rendita corrisposta, distinta la parte patrimoniale da quella non patrimoniale. È vero che, secondo principio consolidato, “l’esercizio del potere, previsto dall’art. 213 c.p.c., di richiedere d’ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il mancato ricorso alla quale non è censurabile in sede di legittimità” (ex multis Cass. n. 34158 del 20/12/2019); nel caso in esame però quello che va stigmatizzato non è il mancato esercizio di tale potere, quanto la mancanza di motivazione alcuna circa la scelta al riguardo compiuta (se compiuta) e, correlativamente, l’impossibilità di riconoscere la consistenza di una motivazione sul punto”.

la decisione della Corte territoriale rivela dunque un’erronea sussunzione della fattispecie concreta, così come accertata nelle coordinate giuridiche di riferimento, ed è pertanto fondatamente censurata per error in iudicando in relazione all’applicazione dell’art. 1223 cod. civ., quale fondamento del principio di integralità del risarcimento del danno;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricorso, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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