La Corte di Cassazione (sentenza del 5 maggio 2026 n. 12609) osserva come: “secondo i più recenti indirizzi della giurisprudenza di legittimità (ai quali il Collegio intende richiamarsi, con le precisazioni e le integrazioni di seguito indicate), nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della Salute per il risarcimento dei danni da trasfusioni da sangue infetto, la parte che ammette o non contesta di aver percepito l’indennizzo previsto dall’art. 2, comma 3, della L. n. 210 del 1992 ha l’onere di provarne l’ammontare, in quanto il diritto risarcitorio sussiste solo nella misura eccedente l’indennizzo (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 525 del 09/01/2025, Rv. 673374-01); in particolare, allorquando ab origine la parte agisca per il risarcimento del danno, affermando di aver già percepito l’indennizzo (oppure quando agisca affermando che l’indennizzo le è stato riconosciuto e in corso di giudizio ammetta di averlo percepito, ovvero ancora qualora, nel corso del giudizio, non contesti adeguatamente la circostanza dell’avvenuta percezione, comunque ritualmente acquisita), l’onere di provarne l’ammontare non può che essere a suo carico, in quanto il diritto risarcitorio sussiste solo nella misura eccedente l’indennizzo; in consimili evenienze, chi agisce per il risarcimento del danno è onerato di allegare e provare l’entità dell’indennizzo percepito, perché la quantificazione del danno subito deve correlativamente essere diminuita dell’aliunde perceptum, ossia appunto dell’indennizzo stesso, la cui dimensione non può che essere evidentemente nota, in primis, alla stessa parte attrice; la domanda, dunque, non può prescindere da tali elementi, giacché l’ordinamento non può prestarsi al silenzio strumentale di chi, agendo in giudizio, richieda (o, in caso di sopravvenienza in corso di giudizio, insista nel richiedere) somme di cui abbia piena consapevolezza della parziale non debenza da parte del Ministero convenuto;
simili considerazioni sono state condivisibilmente riassunte da Sez. 3, Ordinanza n. 2840 del 30/01/2024 (Rv. 670075-01), nella parte in cui ha sottolineato come, nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della Salute per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo previsto dall’art. 2, comma 3, della L. n. 210 del 1992 dev’essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per il principio della compensatio lucri cum damno; inoltre, la compensatio è rilevabile d’ufficio dal giudice il quale, per determinarne l’esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere immotivatamente omesso quando la percezione dell’indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un’ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 525 del 09/01/2025, pagg. 11-12);
nel caso oggetto dell’odierna controversia, la circostanza dell’avvenuto accertamento, da parte gli organi del Ministero della Salute, dell’aggravamento delle condizioni di salute della Ba.Na. funzionale al riconoscimento dell’indennizzo ex lege n. 210/92, costituisce un dato pienamente acquisito al giudizio (…); ciò posto, se è ben vero che tale dato obiettivo deve ritenersi tale da non attestare, di per sé, alcuna certezza, in ordine al successivo riconoscimento dell’indennizzo e alla successiva concreta corresponsione dei relativi importi in favore dell’avente diritto, è altresì vero che l’indice critico costituito dall’allegazione del riconoscimento amministrativo dell’aggravamento rilevante ai sensi della legge n. 210/92 – valutato unitamente alle implicazioni derivabili dal principio della lealtà processuale ex art. 89, co. 1, c.p.c. (che avrebbe imposto all’istante l’onere di precisare apertis verbis il mancato conseguimento di alcunché, a titolo di indennità, nonostante quell’esito amministrativo positivo) – nel fornire un chiaro principio di prova critica in relazione alla soddisfazione di quel credito indennitario, è certamente valso a rendere del tutto ingiustificato (o immotivato) il mancato ricorso, da parte dei giudici del merito, allo strumento istruttorio di cui all’art. 213 c.p.c. (richiesta di informazioni alla p.a.) al fine di integrare le lacune probatorie rilevate; al riguardo, deve ritenersi del tutto insoddisfacente, sul punto, la limitazione (a cui sembra essersi attenuto il giudice d’appello) consistita nel prendere atto del mancato adempimento, da parte del Ministero convenuto, dell’ordine, ad esso rivolto, di offrire la prova documentale necessaria, poiché il giudice avrebbe evidentemente dovuto attivare i propri poteri di istruzione ufficiosa al fine di colmare la lacuna probatoria relativa a un fatto processuale (l’avvenuto riconoscimento dell’indennizzo ex lege n. 210/92 e la soddisfazione del credito conseguente) il cui esatto chiarimento avrebbe dovuto ritenere indispensabile ai fini della determinazione del danno;
si tratta, ad avviso del Collegio, del più equilibrato contemperamento degli interessi in vista della più corretta scomposizione analitica della fattispecie funzionale alla distribuzione degli oneri probatori tra le parti, dovendo ribadirsi come l’ordinamento non possa prestarsi al silenzio strumentale di chi, agendo in giudizio, richieda (o, in caso di sopravvenienza in corso di giudizio, insista nel richiedere) somme di cui abbia piena consapevolezza dell’eventuale parziale non debenza da parte del Ministero convenuto, o di chi, in ogni caso, sia pienamente in grado di dirimere ogni incertezza su fatti ad essa direttamente pertinenti attraverso un elementare chiarimento imposto dall’assolvimento dei propri doveri di lealtà e probità processuale ex art. 89, co.1, c.p.c.;
in forza di tali premesse, deve dunque affermarsi il principio di forza del quale il potere officioso del giudice del merito, vòlto alla sollecitazione degli uffici amministrativi competenti, ai sensi dell’art. 213 c.p.c., non può essere immotivatamente omesso, non solo quando la percezione dell’indennizzo sia stata ammessa dalla parte interessata, bensì anche quando quest’ultima, dopo aver allegato l’avvenuto positivo accertamento in sede amministrativa delle condizioni idonee al conseguimento dell’indennità di cui la legge n. 210/92, abbia ingiustificatamente trascurato, nell’assolvimento dei propri doveri di lealtà e probità processuale ex art. 89, co.1, c.p.c., di precisare apertis verbis di non aver ottenuto alcunché a titolo di indennità, nonostante quell’esito amministrativo positivo“




