L’esistenza del vincolo affettivo può sempre essere oggetto di prova presuntiva

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La Corte di Cassazione (sentenza del 5 maggio 2026 n. 12694) precisa che: “in punto di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l’esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto dipende dall’intensità del vincolo nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all’essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l’effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo comunque requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza che, per converso, pure può assumere valore indiziario (Cass., 30/07/2025, n. 21988).

E’ stato precisato che la comunemente condivisa presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio – configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) – si estende ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima e il superstite non convivessero o che fossero distanti, sicché rimane in capo al terzo danneggiante l’onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell’aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, laddove la stessa presunzione non ha riguardo, allo stesso modo, all’aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell’effettività, della consistenza e dell’intensità della relazione affettiva, desumibile dalla coabitazione o, comunque, anche da altre allegazioni fornite di prova (Cass., 4/03/2024, n. 5769).

Ma, parimenti, è stato rimarcato che il parametro della convivenza non va letto in termini formalistici, nel senso della necessaria coabitazione con la vittima, ma, nella sostanza, quale legame stabile connotato da duratura comunanza di vita e affetti (Cass., 13/10/2025, n. 27321)“.

A fronte di ciò il Collegio ritiene la motivazione della Corte di appello non è solo pienamente decifrabile ma altresì correttamente svolta in fatto, specie avendo riguardo alla valorizzazione della “presenza” delle figlie con il padre, emersa dall’istruttoria espletata e in particolare confermata dalla costanza nell’assistenza in ospedale; ciò che, pertanto, in coerenza il giudice di seconde cure ha sottolineato è che: “la fisica e quotidiana convivenza non poteva ritenersi un prerequisito per il riconoscimento di un pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto con il padre, potendo invece riflettersi sulla quantificazione del danno la mancata dimostrazione di una particolare intensità di quella relazione con le figlie adulte e non più coabitanti, ovvero il mancato palesarsi, nel processo, di uno spessore del rapporto stesso maggiore di quello che normalmente sussiste, nel contesto emerso, per nozione di comune esperienza e fatto notorio, non smentito, nel caso, da una prova contraria

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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