La Corte di Cassazione (sentenza del 18 marzo 2026 n. 6499) censura la Corte di merito, affermando che la stessa non ha fatto: “buon governo dei principi di diritto poiché la struttura sanitaria risponde, oltre che per fatto proprio, anche per il fatto dei sanitari attraverso i quali eroga la prestazione ai sensi dell’art. 1228 c.c., norma che configura una fattispecie di responsabilità contrattuale diretta per l’assunzione del rischio derivante dall’utilizzazione di terzi nell’adempimento della propria obbligazione (Cass. 11/11/2019, n. 28987/2019; Cass. 12/09/2022, n. 26811).
In tema di riparto interno, la responsabilità per i danni cagionati da colpa del medico deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298e 2055 c.c., salvo che la struttura dimostri un’eccezionale, inescusabile e del tutto imprevedibile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute; onere che, nel caso in esame, non può ritenersi assolto con la mera prova della correttezza delle dotazioni farmacologiche o logistiche. Poiché la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c. è autonoma ma solidale rispetto a quella del medico, l’accertamento del fatto colposo di quest’ultimo implica necessariamente la responsabilità dell’ente debitore, non potendo la clinica andare esente da colpa in assenza di una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità (Cass. 20/10/2021, n. 29001)”




