La Corte di Cassazione (sentenza del 3 aprile 2026 n. 8349) torna a precisare che: “il dolore per la perdita di un congiunto e il danno psichico che ne consegue vanno liquidati separatamente: la liquidazione separata del danno alla serenità familiare (ossia il dolore per il lutto che consegue alla perdita) rispetto al danno alla salute psico-fisica dei prossimi congiunti non è contraria al principio di omnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale (Cass. Sez. 3 n. 9320 del 2015). La statuizione censurata, in punto di liquidazione dei danni non patrimoniali dedotti in giudizio, risulta invero rispettosa dei principi di unitarietà e omnicomprensività (Cass. Sez. U nn. 26972-26975 del 2008) e il riconoscimento di danno psichico non comporta duplicazione risarcitoria dello stesso danno trattandosi di illecito plurioffensivo; valutazione di cui in concreto la Corte d’Appello ha dato adeguata giustificazione (v. Cass. Sez. 3 n. 9320 del 08/05/2015).
Nel caso di specie l’evento dannoso è unico (il decesso della stretta congiunta degli odierni controricorrenti) ma plurioffensivo, avendo dato luogo alla lesione di più interessi della persona costituzionalmente protetti; diversi non solo perché facenti capo a diverse vittime secondarie ma anche perché più d’uno lesi in capo a talune di esse (il coniuge), ciascuno oggetto di distinta protezione costituzionale: da un lato, il diritto alla salute (in questo caso la salute psichica); dall’altro il diritto al rapporto parentale (costituzionalmente protetto dagli artt. 2, 29, 30e 31 Cost.). A fronte, dunque di una fattispecie così articolata la motivazione della sentenza impugnata si rivela del tutto coerente“.




