La Corte di Cassazione (sentenza del 3 aprile 2026 n. 8331) ribadisce che: “non vi è dubbio, infatti, che il giudice del merito, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all’ammissione e all’assunzione della prova (ex aliis, Cass. 20/01/2015, n.840; Cass.10/10/2018, n.25067). Sono, dunque, liberamente apprezzabili dal giudice, quali prove atipiche, anche le prove assunte in un precedente processo tra le stesse o altre parti, se rifluiscono ritualmente, quali prove precostituite, nel giudizio in corso di celebrazione, e tra queste, ovviamente, anche le sentenze pronunciate nell’ambito di quel processo, le quali ben possono essere dedotte dalle parti in funzione della prova dei fatti posti a fondamento della domanda o delle eccezioni; anche le prove atipiche documentali provenienti da un precedente giudizio – al pari di tutte le prove libere e a differenza delle prove legali – sono, poi, soggette al prudente apprezzamento del giudice (art.116 cod. proc. civ.), che può quindi liberamente valutare tali prove traendone motivatamente il proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti di causa e all’emissione del giudizio di merito invocato dalle parti. Al libero apprezzamento del giudice del merito compete, infatti, in via riservata (con conseguente incensurabilità in sede di legittimità, ove debitamente motivati), non solo l’accertamento dei fatti e la valutazione – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie, ma, nell’ambito di quest’ultima, anche la scelta delle prove ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499)“

Il vuoto assistenziale …
La Corte di Cassazione (sentenza del 3 aprile 2026 n. 8349) nel rigettare il ricorso



