Il vuoto assistenziale …

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La Corte di Cassazione (sentenza del 3 aprile 2026 n. 8349) nel rigettare il ricorso propostole rileva come la Corte d’Appello abbia correttamente ritenuto, in linea con quanto accertato nella esperita Ctu, che la scelta e l’esecuzione dell’intervento, pur se causativo della lesione iatrogena alla paziente, fossero stati corretti, mentre, in ordine al “vuoto assistenziale” risultante dalla cartella clinica in merito a quello che avvenne (o non avvenne) nelle due ore successive (ovvero dalle 18.00 alle 19.44) non ha condiviso l’ipotesi, pure logicamente prospettata in Ctu, secondo cui l’accertato omesso aggiornamento della cartella clinica potesse essere stato determinato dal verosimile forte stato di agitazione del momento. In proposito, la Corte d’Appello ha adeguatamente spiegato che: “la ragionevole presunzione che nel lasso di tempo in parola qualcosa fosse pure stato fatto dai sanitari della struttura risulta vacua, atteso l’oramai assodato principio di vicinanza della prova, stante il fatto che la cartella clinica è tenuta dai sanitari e non dal paziente, che è onere del medico, cioè suo preciso dovere, riportare dettagliatamente le cure e i trattamenti”, richiamando numerosi precedenti di questa Corte con i quali si è affermato che in tema di responsabilità professionale del medico, le omissioni nella tenuta della cartella clinica al medesimo imputabili rilevano sia ai fini della figura sintomatica dell’inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale dell’art. 1176, comma 2, c.c., sia come possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, poiché l’imperfetta compilazione della cartella non può, in linea di principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria (tra diverse citate, Cass. Sez. 3, 26/01/2010, n.1538).

La Corte d’Appello ha poi dato conto del fatto che “vero è che non basta una qualsiasi incompletezza della documentazione medica per generare la presunzione de qua, risultando necessario che il medico, comunque, abbia posto in essere una condotta (o una omissione) astrattamente idonea a causare il danno e che l’incompletezza della cartella impedisca l’accertamento del nesso di causa tra quella specifica condotta (od omissione) del medico ed il danno subito dal paziente; ma lasciare un paziente in balia di una emorragia causata in seguito ad un intervento chirurgico risulta proprio essere omissione astrattamente idonea a causare il danno e il vuoto in cartella clinica, circa il lasso temporale in cui detta omissione si verificò, è per l’appunto determinante onde accertare il nesso di causa tra quella specifica omissione dei sanitari e la morte“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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