La Corte di Cassazione (sentenza del 3 aprile 2026 n. 8349) nel rigettare il ricorso propostole rileva come la Corte d’Appello abbia correttamente ritenuto, in linea con quanto accertato nella esperita Ctu, che la scelta e l’esecuzione dell’intervento, pur se causativo della lesione iatrogena alla paziente, fossero stati corretti, mentre, in ordine al “vuoto assistenziale” risultante dalla cartella clinica in merito a quello che avvenne (o non avvenne) nelle due ore successive (ovvero dalle 18.00 alle 19.44) non ha condiviso l’ipotesi, pure logicamente prospettata in Ctu, secondo cui l’accertato omesso aggiornamento della cartella clinica potesse essere stato determinato dal verosimile forte stato di agitazione del momento. In proposito, la Corte d’Appello ha adeguatamente spiegato che: “la ragionevole presunzione che nel lasso di tempo in parola qualcosa fosse pure stato fatto dai sanitari della struttura risulta vacua, atteso l’oramai assodato principio di vicinanza della prova, stante il fatto che la cartella clinica è tenuta dai sanitari e non dal paziente, che è onere del medico, cioè suo preciso dovere, riportare dettagliatamente le cure e i trattamenti”, richiamando numerosi precedenti di questa Corte con i quali si è affermato che in tema di responsabilità professionale del medico, le omissioni nella tenuta della cartella clinica al medesimo imputabili rilevano sia ai fini della figura sintomatica dell’inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale dell’art. 1176, comma 2, c.c., sia come possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, poiché l’imperfetta compilazione della cartella non può, in linea di principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria (tra diverse citate, Cass. Sez. 3, 26/01/2010, n.1538).
La Corte d’Appello ha poi dato conto del fatto che “vero è che non basta una qualsiasi incompletezza della documentazione medica per generare la presunzione de qua, risultando necessario che il medico, comunque, abbia posto in essere una condotta (o una omissione) astrattamente idonea a causare il danno e che l’incompletezza della cartella impedisca l’accertamento del nesso di causa tra quella specifica condotta (od omissione) del medico ed il danno subito dal paziente; ma lasciare un paziente in balia di una emorragia causata in seguito ad un intervento chirurgico risulta proprio essere omissione astrattamente idonea a causare il danno e il vuoto in cartella clinica, circa il lasso temporale in cui detta omissione si verificò, è per l’appunto determinante onde accertare il nesso di causa tra quella specifica omissione dei sanitari e la morte“.




