Spira il vento della TUN anche per le tabelle a punti per la lesione del vincolo parentale?

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La Corte di Cassazione (sentenza del 10 aprile 2026 n. 9119) contraddicendo quanto oramai da tempo affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità introduce elementi tendenti a sminuire la portata vincolante delle tabelle a punti (Milano o Roma) esaltando il potere equitativo del giudice. Si nega che proprio attraverso tale strumento l’esercizio di tale potere perviene ad un soddisfacente risultato di uniformità. Si prepara così il terreno ad una nuova fatica del Legislatore (TUN bis) anche per il caso di lesione del vincolo parentale, occasione ovviamente per diminuire il risarcimento del danno?

Ed invero il Collegio precisa che: “quanto alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, una giurisprudenza di questa Suprema Corte ha descritto come migliore il c.d. “sistema a punti”, con la possibilità comunque di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021) e soprattutto perché non hanno evidentemente valore normativo, costituendo un mero suggerimento alla valutazione equitativa affidata al giudicante (un intervento normativo è stato da ultimo compiuto, invece, con il D.P.R. 13 gennaio 2025 n.12, vigente dal 5 marzo 2025, sul quale già si è espressa questa Suprema Corte con la sentenza n.8630/2026). A fortiori, dunque, va confermato il principio contenuto in Cass. n.37009/2022, n. 37009, per cui “la scelta della tabella da applicare – milanese o romana – sarà rimessa alla valutazione dei Giudici del merito e non è sindacabile”. In tale sede è stato altresì chiarito che il giudice di legittimità non ha mai avuto il compito “di procedere a qualsivoglia valutazione (e men che meno a qualunque intervento di merito) sui singoli criteri di quantificazione del danno, rimessi tout court ai giudici di merito”; il che significa, ovviamente, che la scelta equitativa non viene perimetrata da tabelle che non siano di fonte normativa.

Quindi è ormai evidente che per la liquidazione del danno parentale né la tabella redatta a Milano né la tabella redatta a Roma, se non seguite o seguite solo in parte, possano attestare alcun indice di errata valutazione equitativa o di violazione di diritto. La liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale rientra nella discrezionalità del giudice e non dev’essere sorretta, pertanto, da specifica motivazione, potendo essere tutte parimenti congrue – nei limiti della loro natura di suggerimento e non di imposizione normativa – ai fini della quantificazione del risarcimento (cfr. da ultimo, Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 27321 del 13/10/2025).

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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