La Corte di Cassazione (sentenza del 10 aprile 2026 n. 9119) contraddicendo quanto oramai da tempo affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità introduce elementi tendenti a sminuire la portata vincolante delle tabelle a punti (Milano o Roma) esaltando il potere equitativo del giudice. Si nega che proprio attraverso tale strumento l’esercizio di tale potere perviene ad un soddisfacente risultato di uniformità. Si prepara così il terreno ad una nuova fatica del Legislatore (TUN bis) anche per il caso di lesione del vincolo parentale, occasione ovviamente per diminuire il risarcimento del danno?
Ed invero il Collegio precisa che: “quanto alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, una giurisprudenza di questa Suprema Corte ha descritto come migliore il c.d. “sistema a punti”, con la possibilità comunque di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021) e soprattutto perché non hanno evidentemente valore normativo, costituendo un mero suggerimento alla valutazione equitativa affidata al giudicante (un intervento normativo è stato da ultimo compiuto, invece, con il D.P.R. 13 gennaio 2025 n.12, vigente dal 5 marzo 2025, sul quale già si è espressa questa Suprema Corte con la sentenza n.8630/2026). A fortiori, dunque, va confermato il principio contenuto in Cass. n.37009/2022, n. 37009, per cui “la scelta della tabella da applicare – milanese o romana – sarà rimessa alla valutazione dei Giudici del merito e non è sindacabile”. In tale sede è stato altresì chiarito che il giudice di legittimità non ha mai avuto il compito “di procedere a qualsivoglia valutazione (e men che meno a qualunque intervento di merito) sui singoli criteri di quantificazione del danno, rimessi tout court ai giudici di merito”; il che significa, ovviamente, che la scelta equitativa non viene perimetrata da tabelle che non siano di fonte normativa.
Quindi è ormai evidente che per la liquidazione del danno parentale né la tabella redatta a Milano né la tabella redatta a Roma, se non seguite o seguite solo in parte, possano attestare alcun indice di errata valutazione equitativa o di violazione di diritto. La liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale rientra nella discrezionalità del giudice e non dev’essere sorretta, pertanto, da specifica motivazione, potendo essere tutte parimenti congrue – nei limiti della loro natura di suggerimento e non di imposizione normativa – ai fini della quantificazione del risarcimento (cfr. da ultimo, Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 27321 del 13/10/2025).




