In assenza dell’adesione al sistema CARD, valgono le ordinarie azioni recuperatorie a favore della compagnia del trasportato

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La questione, affrontata dalla Corte di Cassazione (nella sentenza del 14 aprile 2026 n. 9419), riguardava la possibilità, da parte dell’assicuratore del vettore che ha risarcito il terzo trasportato, di richiedere il rimborso alla compagnia del danneggiante con azione di rivalsa, fondata sull’art. 141 C.d.A., anche se non aderente alla convenzione “CARD”.

Il Collegio, dando riscontro negativo all’interrogativo, precisa preliminarmente che: “l’art. 141 cod. ass. disciplina due distinti rapporti di obbligazione: al primo comma, la tutela rafforzata del terzo trasportato; al quarto comma, la regolazione dei rapporti interni tra imprese mediante la rivalsa dell’assicuratore che ha pagato contro l’assicuratore del responsabile civile, “nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150”. La predetta distinzione funzionale è ribadita anche dalle Sezioni Unite di questa Corte: “il “meccanismo” risarcitorio fa perno sul coinvolgimento, in prima battuta, dell’impresa assicuratrice del vettore, che procede alla liquidazione a prescindere dall’accertamento delle responsabilità; solo in seconda battuta è prevista la rivalsa nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile (ed è in tale sede che si dovrà procedere all’accertamento delle responsabilità)” (Cass. Sez. Un., 30/11/2022, n. 35318).

La procedura di risarcimento diretto del trasportato, dunque, vede una fase “esterna” di pagamento al trasportato (primo comma) e una successiva e distinta fase “interna” di riequilibrio economico tra imprese assicuratrici (quarto comma). La giurisprudenza di legittimità, in linea con il diritto dell’Unione Europea, ha più volte chiarito che il primo comma persegue un obiettivo di tutela sociale della vittima trasportata: il pagamento è anticipato dall’assicuratore del vettore “a prescindere dall’accertamento della responsabilità” e salvo il caso fortuito (sulla cui nozione si rinvia a Cass. Sez. Un., 30/11/2022, n. 35318). In tale prospettiva, “…la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta… anche se lo scontro coinvolse veicolo assicurato con compagnia non aderente alla CARD, poiché l’art. 141, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime… trasferendo il “rischio di causa” sulla compagnia del vettore” (Cass. Sez. 3, 18/01/2019, n. 1279); difatti, “… il principio di tutela del terzo prescinde dall’adesione alla convenzione e prevale sulle questioni interne di regolazione fra imprese” (Cass. Sez. 3, 21/01/2020, n. 1161).

Le predette affermazioni, però, attengono all’azione del trasportato (primo comma), non già all’azione di rivalsa dell’impresa che ha corrisposto a questo il risarcimento (quarto comma). Diversamente dal primo comma, il quarto comma non amplia la legittimazione sostanziale del trasportato, ma regola i rapporti interni tra imprese assicuratrici, subordinando la rivalsa “nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 150 cod. ass.”. Proprio da quest’ultima specificazione si evince che l’azione di rivalsa non è “libera”, ma è necessariamente incardinata nelle condizioni dell’art. 150 cod. ass., le quali, a loro volta, rinviano al D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (regolamento attuativo del sistema del risarcimento diretto). Il citato D.P.R. n. 254 del 2006 pretende – all’art. 13, primo comma (“Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto.”) che i rapporti interni fra compagnie assicurativa avvenga mediante la stipula di (o l’adesione a) una convenzione, alla quale possono aderire – in forza dell’art. 13, ottavo comma – anche “le imprese con sede legale in altri Stati membri dell’Unione europea che operano nel territorio della Repubblica” (come la Euroins). In proposito, questa Corte ha rilevato che “l’art. 13, comma 1, D.P.R. n. 254/2006 impone la sottoscrizione di una convenzione tra compagnie “ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto””; la cosiddetta “CARD” è, dunque, la convenzione che “regola i rapporti tra assicuratori” nel sistema di indennizzo diretto (sintesi ricostruttiva in Cass. Sez. 3, 21/05/2025, n. 13608, spec. parr. 1.4 – 1.7, 2.1 -2.2).

Il rilievo della “convenzione CARD” è interno tra imprese (cioè, non opponibile ai terzi), ma, sul piano della rivalsa, essa costituisce il presupposto tecnico-organizzativo per l’operatività del meccanismo di compensazione che l’art. 150 cod. ass. e il D.P.R. attuativo n. 254 del 2006 hanno imposto quale condizione a cui è subordinata la rivalsa ex art. 141, quarto comma, cod. ass.. Tale conclusione è coerente con la ratio legis economicogiuridica e con le affermazioni delle Sezioni Unite: l’art. 141 cod. ass. funziona come un mezzo di massima tutela per il trasportato danneggiato e il sistema funziona perché ciascuna impresa assicuratrice può anticipare e poi regolare il riequilibrio

A fronte del richiamo, da parte delle resistenti di supposti precedenti giurisprudenziali asseritamente favorevoli alla propria tesi (ossia che la mancata adesione alla “convenzione CARD” non osta alla rivalsa ex art. 141, quarto comma, cod. ass.), il Collegio obietta che: “in primis, si osserva che le decisioni richiamate riguardano la tutela del trasportato (primo comma) secondo il principio vulneratus ante omnia reficiendus, non l’azione di rivalsa (quarto comma) della compagnia che ha pagato e, secondo un orientamento ormai consolidato, affermano che la mancata adesione alla “convenzione CARD” non può pregiudicare il diritto del trasportato ad azionare l’art. 141 cod. ass., ma non statuiscono affatto che l’assicuratore può esercitare la rivalsa a prescindere dalle condizioni dell’art. 150 D.P.R. n. 254 del 2006: “… la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta… anche se il veicolo antagonista è assicurato con compagnia non aderente alla CARD…” (Cass. Sez. 3, 18/01/2019, n. 1279); “… il principio di tutela del terzo prevale su profili interni di CARD” (Cass. Sez. 3, 21/01/2020, n. 1161); “… l’azione ex art. 141 in favore del trasportato è applicabile anche se la controparte è assicurata con impresa estera non aderente al sistema di risarcimento diretto” (Cass. Sez. 3, 08/05/2023, n. 12172). Le statuizioni giurisprudenziali sopra riportate non trasformano la “convenzione CARD” in un orpello irrilevante nei rapporti fra imprese assicuratrici; al contrario, nei rapporti interni il quarto comma vincola la rivalsa alle condizioni dell’art. 150 cod. ass. e, dunque, al D.P.R. n. 254 del 2006 e all’accordo negoziale che “regola i rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto” (così il menzionato art. 13), come ha rilevato anche Cass. 13608/2025 (“… la compagnia del danneggiato che gestisce ed eventualmente liquida il sinistro, ferma la successiva regolazione dei rapporti con la compagnia assicurativa del responsabile civile, della quale è mandataria… con la cd. Convenzione Card le imprese assicuratrici si sono accordate per gestire in maniera organizzata e con sistemi di compensazione tra loro l’indennizzo diretto; in concreto, come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, lo strumento in cui questa cooperazione si realizza è il mandato (v. Cass., 10183/2019; Cass., 10816/2019, non massimata, che richiama Cass., 11/10/2016, n. 20408, non massimata, che parimenti parla di un cd. “mandato card” o “di rappresentanza”, in forza del quale l’assicuratore del danneggiato può operare come mandatario di quello del responsabile del sinistro).”).

In secondo luogo, è proprio dalla pronuncia di Cass. Sez. 3, 18/01/2019, n. 1279 (citata da Euroins) che si desume la correttezza dell’interpretazione dell’art. 141, quarto comma, cod. ass. qui fornita: in quella controversia l’assicuratore aveva sostenuto che “la procedura di risarcimento diretto, secondo quanto disposto dall’articolo 141 comma 4 del codice dell’assicurazione, è esperibile solo ed esclusivamente quando il sinistro è accaduto tra veicoli regolarmente assicurati con compagnie che abbiano aderito alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto, cosiddetta “CARD”, in conformità al disposto del primo comma dell’articolo 150 C.d.A., e all’art. 4 D.P.R. 254/2006. Altrimenti, la compagnia assicuratrice perderebbe il diritto di rivalsa, in tali casi facilitato dall’adesione alla Convenzione, trattandosi di una tutela del terzo condizionata all’invocabilità di una convenzione tra assicurazioni in grado di garantire rivalse mediante regolamentazione dei loro rapporti “in stanza di compensazione”. Pertanto, ove non sia possibile accedere a tale modalità di regolazione di reciproci interessi tra compagnie, il sistema di risarcimento diretto non potrebbe valere neanche per il terzo trasportato.”. Questa Corte ha rigettato il motivo anche perché, “sotto l’aspetto lessicale, invero, manca un supporto semantico per dare una diversa interpretazione al disposto, di cui al quarto comma, che regolamenta solo l’azione di rivalsa propria dell’impresa assicuratrice per quanto riguarda il limite di massimale cui è tenuta e le condizioni di cui al CARD…. Quindi anche l’interpretazione letterale delle norme che regolano i rapporti tra compagnie assicuratrici si dimostra coerente con l’interpretazione che accorda tutela al terzo a prescindere dalla sussistenza di una convenzione CARD tra le imprese assicuratrici coinvolte.”; in sostanza, la decisione conferma, indirettamente che l’adesione alla “convenzione CARD” costituisce presupposto indefettibile nel rapporto interassicurativo anche ai fini della rivalsa, mentre l’adesione a tale accordo non limita in alcun modo il diritto del soggetto danneggiato

In conclusione secondo i giudici di Piazza Cavour: “l’art. 141, quarto comma, cod. ass. – che riguarda la rivalsa tra imprese assicuratrici – subordina l’azione alle condizioni dell’art. 150 cod. ass. e, cioè, al meccanismo di risarcimento diretto disciplinato dal D.P.R. n. 254 del 2006, che impone una convenzione tra imprese (“CARD”) per la regolazione dei rapporti organizzativi ed economici del sistema stesso; in difetto di adesione alla “convenzione CARD”, manca il presupposto convenzionale del modulo semplificato di rivalsa a cui il citato quarto comma ancora il riequilibrio tra imprese. Conseguentemente, la censura delle ricorrenti – nella parte in cui, confondendo la garanzia esterna del primo comma (che trova la sua fonte nell’ordinamento UE e nel principio vulneratus ante omnia reficiendus) con la rivalsa interna (interassicurativa) ex art. 141, quarto comma, cod. ass., si pretende di esercitare l’azione pur non aderendo alla “convenzione CARD” – è infondata, dato che il rinvio recettizio del quarto comma all’art. 150 cod. ass. non è neutro, ma impone il rispetto le condizioni del sistema di risarcimento diretto dettate nel regolamento attuativo (D.P.R. n. 254 del 2006).

Naturalmente ciò non vuol dire affatto che l’assicuratore del vettore, una volta risarcita la persona trasportata dal proprio assicurato, non abbia alcuno strumento per ripetere dall’antagonista e dal suo assicuratore quanto versato alla vittima; il codice delle assicurazioni, infatti, non ha né abrogato, né modificato, il diritto generale delle obbligazioni: sicché l’inapplicabilità dell’art. 141, quarto comma, cod. ass. in casi come quello di specie lascia impregiudicata la possibilità per l’assicuratore del vettore, nel caso della sussistenza di corresponsabilità tra il proprio assicurato e l’antagonista, di ricorrere alle ordinarie azioni recuperatorie previste dal codice civile, vale a dire: o l’azione di regresso di cui all’art. 1299 c.c. o la surrogazione ex art. 1203 c.c. nel diritto al risarcimento spettante al danneggiato verso l’antagonista ed il suo assicuratore della r.c.a.; o la surrogazione assicurativa di cui all’art. 1916 c.c. nel diritto di regresso spettante all’assicurato verso l’antagonista ed il suo assicuratore della r.c.a.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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