L’art. 2052 c.c. e la questione dell’individuazione della norma applicabile

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La Corte di Cassazione (sentenza del 7 aprile 2026 n. 8632) riconferma che: “lo stabilire se la domanda proposta dall’attore debba decidersi applicando l’art. 2043 c.c. o l’art. 2052 c.c. non è una questione di qualificazione giuridica, stricto sensu intesa, della domanda. Ciò in quanto la qualificazione giuridica della domanda resta invariata nell’uno come nell’altro caso: il risarcimento del danno da fatto illecito. Ne discende che stabilire se debba applicarsi l’una o l’altra norma è questione di individuazione della norma applicabile, da risolvere in base al principio jura novit curia, ciò precludendo la possibilità di ravvisare e predicare la esistenza di qualsivoglia giudicato interno sul punto formatosi in seguito alla statuizione del primo giudice.

Per altro verso, venendo al merito della statuizione impugnata, la Corte d’Appello ha fatto invero piena e corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, che formano patrimonio acquisito nel formante giurisprudenziale, secondo cui i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. (proprio e solo) a norma dell’art. 2052 c.c. e nell’azione di risarcimento del relativo danno la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020 e numerose successive conformi). Peraltro, tale granitico e argomentato indirizzo interpretativo è stato pienamente confermato anche di recente da questa Corte con le sentenze nn. 2526 e 2528 del 05/02/2026, con le quali, precisando alcuni profili interpretativi emersi sul tema de qua, è stato enunciato il principio di diritto ai sensi del quale “in tema di responsabilità per danni cagionati da animali, di cui all’art. 2052 c.c., in caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell’animale o di chi se ne serve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell’incidente e, in particolare, sia del comportamento dell’animale, sia della condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendo indispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in via esclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., al comportamento dell’animale, nonché la misura dell’eventuale concorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, in mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell’animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo, sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’evento dannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento, nemmeno parziale

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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