La Corte di Cassazione (sentenza del 7 aprile 2026 n. 8632) riconferma che: “lo stabilire se la domanda proposta dall’attore debba decidersi applicando l’art. 2043 c.c. o l’art. 2052 c.c. non è una questione di qualificazione giuridica, stricto sensu intesa, della domanda. Ciò in quanto la qualificazione giuridica della domanda resta invariata nell’uno come nell’altro caso: il risarcimento del danno da fatto illecito. Ne discende che stabilire se debba applicarsi l’una o l’altra norma è questione di individuazione della norma applicabile, da risolvere in base al principio jura novit curia, ciò precludendo la possibilità di ravvisare e predicare la esistenza di qualsivoglia giudicato interno sul punto formatosi in seguito alla statuizione del primo giudice.
Per altro verso, venendo al merito della statuizione impugnata, la Corte d’Appello ha fatto invero piena e corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, che formano patrimonio acquisito nel formante giurisprudenziale, secondo cui i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. (proprio e solo) a norma dell’art. 2052 c.c. e nell’azione di risarcimento del relativo danno la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020 e numerose successive conformi). Peraltro, tale granitico e argomentato indirizzo interpretativo è stato pienamente confermato anche di recente da questa Corte con le sentenze nn. 2526 e 2528 del 05/02/2026, con le quali, precisando alcuni profili interpretativi emersi sul tema de qua, è stato enunciato il principio di diritto ai sensi del quale “in tema di responsabilità per danni cagionati da animali, di cui all’art. 2052 c.c., in caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell’animale o di chi se ne serve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell’incidente e, in particolare, sia del comportamento dell’animale, sia della condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendo indispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in via esclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., al comportamento dell’animale, nonché la misura dell’eventuale concorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, in mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell’animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo, sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’evento dannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento, nemmeno parziale“




