La Corte di Cassazione (sentenza del 20 aprile 2026 n. 10339) ritiene costituire “ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui, nella liquidazione del danno biologico in caso di morte della vittima dell’illecito (e fino al momento della liquidazione medesima), occorre distinguere l’ipotesi in cui la morte non sia stata causata dalla menomazione conseguente all’illecito dall’ipotesi in cui la morte sia causalmente collegata a tale menomazione.
Nella prima ipotesi trova applicazione il criterio per cui l’ammontare del risarcimento spettante agli eredi iure successionis deve essere parametrato, non alla vita media futura della vittima, ma alla vita effettivamente vissuta (ex aliis, Cass. 7/06/2024, n. 16007; Cass. 2/05/2022, n. 13723; Cass. 15/2/2019, n. 4551; Cass. 24/10/2007 n. 22338; Cass. 25/02/2004, n. 3806, Cass. 3/10/2003, n. 14767; Cass. 29/05/1998, n. 5366; Cass. 20/01/1999, n. 489). Pertanto, individuato il risarcimento in base al grado di invalidità e alla speranza di vita futura, desunta dalle tabelle di mortalità in relazione all’età posseduta dalla vittima al momento dell’evento dannoso, nella liquidazione agli eredi esso va ridotto in misura corrispondente al rapporto tra il periodo in cui la vittima ha dovuto sopportare il danno, e quello per il quale l’avrebbe dovuto sopportare, se avesse vissuto tutti gli anni di vita futura che la statistica le assegnava (c.d. criterio della proporzione: Cass. 29/12/2021, n. 41933; Cass. 29/05/2024, n. 15112).
Nella seconda ipotesi (morte causata dalle lesioni riportate in seguito all’illecito), oltre alla componente morale (c.d. danno morale “terminale” o “catastrofale” o da “lucida agonia”), consistente nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell’approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all’intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall’apprezzabilità dell’intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (v. Cass. 23/10/2018, n.26727; Cass. 17/09/2019, n. 23153; Cass. 23/03/2024, n.7993; Cass. 17/12/2024, n. 33009), va liquidato iure successionis agli eredi della persona offesa il danno biologico “terminale”, ovverosia il pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione. Si tratta di un danno, anche se temporalmente limitato, massimo nella sua entità ed intensità, che sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all’integrità personale, ed il cui ristoro soggiace all’unica condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cass. 4/03/2024, n. 5753; Cass. 12/06/2023, n. 16603, in motivazione; Cass. 16/02/2023 n. 4998; Cass. 30/08/2019, n. 21837; Cass. 5/07/2019 n. 18056). Esso è concettualmente distinto dal danno da invalidità permanente, poiché la lesione, lungi dallo stabilizzarsi in postumi invalidanti, sfocia nella morte del soggetto.
La relativa liquidazione, ovviamente di natura equitativa, deve senza dubbio tenere conto delle caratteristiche del tutto peculiari del pregiudizio, in termini di massima gravità ed intensità, con la conseguente necessità che i fattori della personalizzazione siano fatti valere in grado assai elevato, dovendosi tenere ferma l’esigenza che l’importo non assuma carattere meramente simbolico rispetto al danno accertato. Va però certamente escluso che il danno biologico terminale sia liquidabile come un danno permanente parametrato a percentuali di invalidità stabilizzate, giacché l’idea di un danno alla salute “temporaneo”, ancorché diretto non a guarigione o cronicizzazione bensì al decesso della vittima (e come tale, dunque, ontologicamente non parametrabile tout court al danno da invalidità temporanea “ordinaria”), non consente l’applicazione dei criteri propri del danno permanente, dovendosi piuttosto valorizzare, in chiave equitativa, la peculiare intensità e progressività della sofferenza che accompagna la vittima fino al decesso (cfr., da ultimo, Cass. 12/03/2026, n. 5677).
Alla luce delle esposte considerazioni, si palesa con evidenza l’infondatezza della censura in esame: per un verso, infatti, accertato il collegamento causale della morte di Vi.Co. con le menomazioni conseguenti all’illecito, ed esclusa la liquidazione del danno morale terminale in ragione della mancanza di coscienza della persona offesa nel periodo intercorrente tra l’evento lesivo e la morte, quella del danno non patrimoniale iure successionis è stata effettuata dal giudice del merito, nel pieno rispetto dei surricordati criteri, avuto riguardo alla sua natura di danno biologico temporaneo, pur considerando la peculiare gravità della lesione, che ha implicato l’applicazione nella misura massima della percentuale di personalizzazione; per altro verso, del tutto non pertinente appare, al contrario, l’invocazione, da parte dei ricorrenti, dei criteri di liquidazione propri del danno permanente. Giova, infatti, ribadire, al riguardo, che il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente. Il lemma “invalidità”, infatti, nella scienza medico-legale, designa uno stato menomativo che può essere transeunte (invalidità temporanea) o permanente (invalidità permanente). L’espressione “invalidità temporanea” designa lo stato menomativo causato da una malattia, durante il decorso di questa. L’espressione “invalidità permanente” designa invece lo stato menomativo che residua dopo la cessazione di una malattia. L’esistenza di una malattia in atto e l’esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili: sinché durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non vi è ancora invalidità permanente; se la malattia guarisce con postumi permanenti si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea; se la malattia dovesse condurre a morte l’ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea (cfr., in termini, la citata Cass. 5/07/2019, n. 18056, Punto 6.4. delle Ragioni della decisione; in precedenza, v. Cass. 13/12/2018, n. 32372; Cass. 17/03/2015, n. 5197; Cass. 16/05/2003, n. 7632, Punto 3.3. dei Motivi della decisione)“




