La Corte di Cassazione (sentenza del 20 aprile 2026 n. 10339) rigetta le doglianze doglianze prospettate dal ricorrente , basate sull’affermata irrevocabilità dell’offerta ex art. 148 cod. ass. e sulla pretesa irripetibilità della somma corrisposta ai sensi di tale disposizione, affermdo che deve escludersi: “il carattere irripetibile della somma corrisposta dall’assicuratore in sede di offerta risarcitoria, quando tale offerta non sia stata accettata dal danneggiato, in quanto il principio generale per cui la domanda restitutoria non trova preclusione nella precedente richiesta di declaratoria della satisfattività del pagamento effettuato (cfr. la citata Cass. 9/03/2012, n. 3719) trova applicazione anche nella specifica fattispecie della corresponsione al danneggiato, da parte dell’impresa assicurativa, della somma che quegli abbia comunicato di non accettare, ai sensi del comma 7 dell’art. 148 cod. ass. Questa Corte ha affermato, in proposito, che il citato art. 148 non attribuisce all’offerta dell’impresa di assicurazione il valore di riconoscimento di debito (né, men che meno, quello di confessione), né configura la stessa come vincolante, in danno dell’assicuratore, nel successivo giudizio instaurato dal danneggiato che non abbia accettato l’offerta in sede stragiudiziale. Piuttosto, il codice delle assicurazioni pone, come si è detto, in capo all’assicuratore l’obbligo di comunicare l’offerta ovvero di comunicare specificamente i motivi per i quali non ritiene di farla, sicché, quando avanzata, l’offerta è fonte dell’obbligazione di pagare la somma ivi indicata, ma soltanto allo scopo di pervenire alla liquidazione stragiudiziale del danno. La mancata accettazione dell’offerta da parte del danneggiato non determina, nel processo da questi instaurato per ottenere il risarcimento dei (maggiori) danni, alcuna astrazione processuale, né alcuna inversione dell’onere della prova.
A prescindere dalla possibilità di configurare l’offerta in termini di proposta transattiva o di promessa di pagamento, nell’ipotesi di mancata accettazione del danneggiato tale qualificazione non ha quindi alcuna rilevanza, dal momento che gli unici effetti dell’offerta non accettata consistono nell’obbligo del pagamento in capo all’assicuratore e nell’imputazione della somma corrisposta “nella liquidazione definitiva del danno” (art. 148, comma 7, cod. ass.). Ne discende che, se il pagamento della somma offerta, e non accettata, ha ad oggetto un importo inferiore a quello successivamente liquidato a titolo di risarcimento, esso pagamento assume la natura di acconto da imputare nella liquidazione definitiva del danno secondo i criteri contabili applicabili a quest’ultimo (Cass.27/11/2015, n. 24205, cit.); se, invece, l’importo corrisposto in ragione dell’offerta non accettata supera l’ammontare del danno, come successivamente liquidato dal giudice, sorge in capo all’assicuratore un diritto alla restituzione della somma eccedente che può essere azionato anche nello stesso giudizio risarcitorio instaurato contro l’assicuratore, mediante la proposizione di tempestiva domanda riconvenzionale“.




