La natura dell’offerta formulata ex art. 148 C.d.A.

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La Corte di Cassazione (sentenza del 20 aprile 2026 n. 10339) rigetta le doglianze doglianze prospettate dal ricorrente , basate sull’affermata irrevocabilità dell’offerta ex art. 148 cod. ass. e sulla pretesa irripetibilità della somma corrisposta ai sensi di tale disposizione, affermdo che deve escludersi: “il carattere irripetibile della somma corrisposta dall’assicuratore in sede di offerta risarcitoria, quando tale offerta non sia stata accettata dal danneggiato, in quanto il principio generale per cui la domanda restitutoria non trova preclusione nella precedente richiesta di declaratoria della satisfattività del pagamento effettuato (cfr. la citata Cass. 9/03/2012, n. 3719) trova applicazione anche nella specifica fattispecie della corresponsione al danneggiato, da parte dell’impresa assicurativa, della somma che quegli abbia comunicato di non accettare, ai sensi del comma 7 dell’art. 148 cod. ass. Questa Corte ha affermato, in proposito, che il citato art. 148 non attribuisce all’offerta dell’impresa di assicurazione il valore di riconoscimento di debito (né, men che meno, quello di confessione), né configura la stessa come vincolante, in danno dell’assicuratore, nel successivo giudizio instaurato dal danneggiato che non abbia accettato l’offerta in sede stragiudiziale. Piuttosto, il codice delle assicurazioni pone, come si è detto, in capo all’assicuratore l’obbligo di comunicare l’offerta ovvero di comunicare specificamente i motivi per i quali non ritiene di farla, sicché, quando avanzata, l’offerta è fonte dell’obbligazione di pagare la somma ivi indicata, ma soltanto allo scopo di pervenire alla liquidazione stragiudiziale del danno. La mancata accettazione dell’offerta da parte del danneggiato non determina, nel processo da questi instaurato per ottenere il risarcimento dei (maggiori) danni, alcuna astrazione processuale, né alcuna inversione dell’onere della prova.

A prescindere dalla possibilità di configurare l’offerta in termini di proposta transattiva o di promessa di pagamento, nell’ipotesi di mancata accettazione del danneggiato tale qualificazione non ha quindi alcuna rilevanza, dal momento che gli unici effetti dell’offerta non accettata consistono nell’obbligo del pagamento in capo all’assicuratore e nell’imputazione della somma corrisposta “nella liquidazione definitiva del danno” (art. 148, comma 7, cod. ass.). Ne discende che, se il pagamento della somma offerta, e non accettata, ha ad oggetto un importo inferiore a quello successivamente liquidato a titolo di risarcimento, esso pagamento assume la natura di acconto da imputare nella liquidazione definitiva del danno secondo i criteri contabili applicabili a quest’ultimo (Cass.27/11/2015, n. 24205, cit.); se, invece, l’importo corrisposto in ragione dell’offerta non accettata supera l’ammontare del danno, come successivamente liquidato dal giudice, sorge in capo all’assicuratore un diritto alla restituzione della somma eccedente che può essere azionato anche nello stesso giudizio risarcitorio instaurato contro l’assicuratore, mediante la proposizione di tempestiva domanda riconvenzionale“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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