Molto spesso capita che, a fronte di gravissime lesioni, l’assicurazione eccepisca la riduzione dell’aspettativa di vita del danneggiato. Ed invero si afferma che, in conseguenza delle lesioni che ha subito la vittima e che indubbiamente possono ripercuotersi in un importante corteo patologico, l’esistenza del medesimo risulta compromessa. Evidentemente ciò si tramuta in un importo minore da corrispondere per tutte quelle voci di danno che dipendono anche dal fattore “tempo” (per esempio il danno biologico, le spese future, il lucro cessante).
A tale proposito la Corte di Cassazione opera (in una recente sentenza) la seguente fondamentale precisazione. “Nel caso in cui la minor durata della vita dovesse risultare conseguenza dell’evento lesivo (ove si accerti un nesso causalmente rilevante tra le lesioni e le ridotte aspettative di vita, ovvero tra le lesioni e la morte precoce), non va, per altro verso, dimenticato che il responsabile dell’unico evento lesivo ascrittogli sarà chiamato altresì a risarcire, jure proprio, il danno (parentale e patrimoniale) subito dai congiunti“.
In altre parole mentre da un lato si riducono quantitativamente alcune voci di danno in capo alla vittima primaria (per l’anticipata sua morte), dall’altro, si risarcisce ai parenti il danno subito proprio per detta morte, in una sorta di implacabile ed equa circolarità del risarcimento.