La Corte di Cassazione ribadisce il principio (già più volte enunciato) che, in materia di responsabilità medica, l’incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza d’un valido nesso causale tra l’operato del medico e il danno patito dal paziente, essendo, però, a tal fine necessario sia che l’esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa di tale incompletezza, sia che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno.

L’onere probatorio a carico del danneggiato
La Corte di Cassazione (sentenza del 12 marzo 2026 n. 5645) rammenta che: “in sede



