La Corte di Cassazione ribadisce il principio (già più volte enunciato) che, in materia di responsabilità medica, l’incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza d’un valido nesso causale tra l’operato del medico e il danno patito dal paziente, essendo, però, a tal fine necessario sia che l’esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa di tale incompletezza, sia che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno.
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Come operano le presunzioni di cui all’art. 2052 c.c. ed art. 2054 c.c.
Essendo oramai pacifica (https://studiolegalepalisi.com/2024/07/18/danno-da-fauna-selvatica-art-2052-c-c/) l’applicazione dell’art. 2052 c.c., nel caso di danni causati dalla fauna