La Corte di Cassazione promuove la rendita quale forma di risarcimento dei danni gravi alla persona

La Cassazione, con un’articolata sentenza del 2022 (ripresa dall’Ania nella sua recente relazione annuale), ha stilato un vero e proprio manifesto a favore della costituzione di una rendita (al posto del risarcimento di una somma capitale) per le ipotesi di danni più gravi alla persona che compromettono la normale aspettativa di vita del danneggiato.

Ed invero la Suprema Corte afferma: “l’universo del danno grave alla persona rappresenta (dovrebbe rappresentare) il terreno d’elezione per un risarcimento in forma di rendita – l’unico che consenta di considerare adeguatamente, sotto molteplici aspetti, tra cui quello dell’effettività della tutela e della giustizia della decisione – l’evoluzione diacronica della malattia (ovvero la sua guarigione, se possibile), così che l’antinomia tra l’astratta efficacia di tale strumento risarcitorio e la sua (mancata) applicazione in concreto appare segnata, in premessa, da una sorta di sostanziale quanto non giustificabile “diffidenza” nei suoi confronti”.

In particolare osserva che: “nel caso di macroinvalidità (specie se comportino la perdita della capacità di intendere e di volere), in quello di lesioni subite da un minore per il quale una prognosi di sopravvivenza risulti estremamente difficoltosa se non impossibile, in quello di lesioni inferte a persone socialmente deboli o descolarizzate (richiedenti asilo, disabili mentali o anche semplicemente macrolesi i quali già prima del sinistro si trovassero in profondo conflitto con i familiari), ovvero ancora con riguardo alle qualità del debitore (una compagnia di assicurazione, piuttosto che un privato o una pubblica amministrazione), sussista il serio rischio che ingenti capitali erogati in favore del danneggiato possano andare colpevolmente o incolpevolmente dispersi, in tutto o in parte, per mala fede o per semplice inesperienza dei familiari del soggetto leso. In simili casi il giudice, valutando comparativamente i pro ed i contro del caso concreto, ben potrà, se non addirittura dovrà, privilegiare una liquidazione del danno in forma di rendita”.

La Corte infine precisa le modalità con cui procedere alla costituzione della rendita:

qualora il giudice ritenga di liquidare il danno in forma di rendita, dovrà procedere, in concreto:

a) a quantificare il danno in somma capitale, avuto riguardo all’età della vittima al momento del sinistro, sulla base delle tabelle di mortalità e senza tener conto della sua eventuale ridotta aspettativa di vita, qualora quest’ultima risulti conseguenza dell’illecito;

b) ad individuare un coefficiente di capitalizzazione fondato su corrette basi attuariali, aggiornato e corrispondente all’età della vittima al momento dell’evento;

c) a dividere la somma capitale per il coefficiente di capitalizzazione;

d) a dividere ancora (eventualmente) per dodici il rateo annuo, se intenda liquidare una rendita mensile invece che annuale”.

Con riguardo al problema della possibilità di adeguamento della rendita (che parte della dottrina identifica come una delle ragioni della scarsa applicazione dell’istituto, sottolineando come, in virtù del principio nominalistico che governa le obbligazioni pecuniarie, il potere di acquisto dell’importo dovuto periodicamente possa risultare eroso a causa della svalutazione monetaria), osserva il collegio come “non sia precluso al giudice, in applicazione delle “cautele” consentite dalla norma, prevedere ex ante dei meccanismi di adeguamento rispetto al potere di acquisto della moneta in quanto, in assenza di tali meccanismi, il risarcimento non sarebbe integrale, così come condivisibilmente affermato da una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Milano 9 maggio 2017, e 14 maggio 2019, Trib. Lecce 1 luglio 2019 n. 2275, che adottano il criterio della rivalutazione annuale secondo l’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell’Unione Europea (IPCA); Trib. Palermo 5 luglio 2017 e Trib. Gorizia 18 luglio 2017, n. 273, che fanno riferimento al FOI-Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall’Istat)“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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