Pare evidente l’errore in cui incorre infatti la Corte di Cassazione che ha affermato sussistere invece una differenza tra l’interesse (alla salute) del paziente e quello (vincolo parentale) dei congiunti, perseguiti con la prestazione sanitaria Per la Suprema Corte mancando l’identità dell’interesse coinvolto dalla esecuzione del contratto non sussisterebbe la ragione giustificante la figura degli effetti protettivi verso terzi.
Risulta non condivisibile l’arbitraria selezione del reale interesse perseguito dal paziente (delimitato alla sola salute). Ed invero se è innegabile che la prestazione sanitaria mira al miglioramento dello salute (o ad evitare un peggioramento), è altrettanto evidente che tale interesse (la salute come ovviamente quello della stessa vita) non è rilevante in sé ma è ovviamente strumentale a mantenere la dimensione parentale, che solo con la vita o con la salute è possibile godere in pienezza. Ed è certo che tale dimensione (la cui lesione è riconosciuta risarcibile mediante la nozione di vincolo parentale) può trovare espressione solo in una situazione di reciprocità. Sarebbe infatti assurdo riconoscere tale interesse ai parenti della vittima quando non la si riconosce potenzialmente anche alla vittima stessa. Ovviamente il decesso di quest’ultimo non permette la formulazione di una richiesta risarcitoria (come impedisce la richiesta del perdita della salute o della vita) ma sicuramente durante la sua precedente esistenza ha costituito (al pari della tutela della salute o della vita) un interesse giuridicamente tutelabile e rientrante nell’oggetto della pattuizione contrattuale intervenuta con la struttura sanitaria. Così a fronte di tale inevitabile arricchimento del contenuto obbligatorio, assunto dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, e della riflessione sul concetto del c.d. contratto ad effetti protettivi (come esposto dalla Corte di Cassazione) è assolutamente giustificabile e corretta l’estensione della tutela contrattuale (con la maggiore durate del periodo della prescrizione e l’inversione dell’onere probatorio) anche nei confronti dei parenti prossimi del defunto, vittima di un errore sanitario.