La differenza sostanziale della tabella a forbice rispetto a quella a punti

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La parte ricorrente deduceva che la Corte di Appello avrebbe erroneamente applicato il valore minimo del danno parentale, senza operare alcuna “personalizzazione”, fondando il motivo su una decisione della Corte di Cassazione (n. 10579/21), la cui ratio è racchiusa in quanto segue “ove la liquidazione del danno parentale sia stata effettuata non seguendo una tabella basata sul sistema a punti, l’onere di motivazione del giudice di merito, che non abbia fatto applicazione di una siffatta tabella, sorge nel caso in cui si sia pervenuti ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando la tabella in discorso, o comunque risulti sproporzionata rispetto alla quantificazione cui l’adozione dei parametri tratti da tale tabella avrebbe consentito di pervenire. Il criterio per la valutazione delle decisioni adottate sulla base del precedente orientamento è dunque quello dell’assenza o presenza di sproporzione rispetto al danno che si sarebbe determinato seguendo una tabella basata sul sistema a punti. Ove una tale sproporzione ricorra, il criterio di giudizio riposa nell’esame della motivazione della decisione“. I controricorrenti rilevavano che in realtà si sarebbe introdotto un nuovo tema, nel senso che la questione della liquidazione del danno da perdita parentale col criterio “a punto” rappresenterebbe rispetto al giudizio d’appello una novità.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 gennaio 2026 n. 1497, rileva come tale principio rappresenti: “una declinazione del criterio tabellare di determinazione del danno in base al quale il potere di determinazione equitativa dello stesso, previsto dall’art. 1226 cod. civ., si concretizza. In altri termini le tabelle rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all’art. 1226 cod. civ. Affinché dunque la questione possa essere discussa è essenziale che venga denunciata l’incongruità della liquidazione rispetto al danno patito, cioè il suo discostarsi da un corretto esercizio del potere di liquidazione equitativa di cui s’è detto, basato sul sistema tabellare. Ai fini dell’applicazione di detti principi in funzione dell’esame del motivo, occorre considerare che “i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio” (Cass. n. 907 del 2018).

Al lume di tale principio, va considerato che il primo giudice ebbe ad applicare, per determinare il danno da perdita parentale, appunto le tabelle milanesi, e che in proposito il relativo motivo d’appello, senza affatto discutere l’applicazione di queste ultime (che anzi ritenne applicate “correttamente”) si limitò a contrastare la scelta del giudice di applicarle nel minimo. Anche la richiesta di liquidazione “nella misura ritenuta di giustizia”, inserita nel contesto del relativo motivo d’appello, imperniato sulla mancata personalizzazione del risarcimento da perdita parentale previsto dalle tabelle milanesi, deve appunto ritenersi riferita alla scelta entro tale ambito (nel minimo anziché nel massimo) della liquidazione equitativa giustificata sempre da dette tabelle. Dunque, a fronte della scelta operata dal primo giudice, da siffatto motivo di appello e dalla conferma della sentenza di primo grado sul punto operata dal giudice d’appello, che quindi non sostituiva la prima pronuncia con un’autonoma statuizione equitativa (come sarebbe avvenuto in caso di riforma), la richiesta formulata in questa sede di applicazione delle tabelle romane “a punto” sottende indubbiamente un aliquid novi.

Invero è oltremodo evidente come la tabella c.d. “a forbice” (tipica della passata elaborazione milanese sul danno da perdita parentale), pur nell’ambito della liquidazione equitativa del danno devoluta al giudice, suppone un’indagine differenziata rispetto a quella propria della tabella romana “a punti”. La prima, infatti, richiede una personalizzazione integrale, mentre le seconde sono fondamentalmente basate su un valore economico fisso a punto. Per la tabella “a punti” gli elementi atti a determinare gli stessi vanno ricercati nel grado di parentela, nell’età della vittima, nell’età del parente da risarcire, nel numero dei parenti (es. uno, due, tre, quattro figli); per quella “a forbice” occorre(va) basarsi, oltre alla valorizzazione del grado di parentela (sulla cui base era determinato il minimo e massimo), su altri indici o elementi peraltro non oggetto di un preciso criterio di valorizzazione, quali il concreto legame affettivo con la vittima e quello familiare residuo, l’eventuale convivenza con la vittima, altri elementi (da ricercarsi volta a volta) atti a personalizzare il risarcimento.

A conferma poi della “novità” della questione rispetto a quanto oggetto del giudizio di merito, siccome sedimentatosi – si badi – in base al tenore dell’appello e, dunque, del devolutum ad esso conseguente, vale la giurisprudenza formatasi a proposito della stessa invocazione del criterio tabellare, là dove si è stabilito che esso deve essere specificamente invocato nei gradi di merito, perché la liquidazione del danno mediante tabella non corrisponde ad una mera qualificazione ma, avendo questa una portata equivalente alla fattispecie e costituendo un’alternativa in seno all’applicazione della clausola generale di cui all’art. 1226 cod. civ., presuppone che l’elemento materiale del danno corrispondente al punto di invalidità sia stato dedotto in giudizio, mediante per l’appunto l’invocazione dell’applicazione delle tabelle (cfr. Cass. n. 33005/21). Ancor prima era stato indicato che affinché il ricorso per cassazione non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta, non è sufficiente che in appello sia stata prospettata l’inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorre che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori tabellari (Cass. n. 12408/11). Orbene altrettanto vale per la scelta di uno piuttosto che un altro dei criteri tabellari, fondati su differenti elementi materiali.

Ne segue, dunque, che, se è vero che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda altresì l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, incluse l’età della vittima e del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare poi i correttivi in ragione della particolarità della situazione (salvo che l’eccezionalità del caso non imponga una motivata liquidazione senza fare ricorso a tale tabella), pur tuttavia, qualora la parte nel giudizio di appello abbia censurato la sentenza di primo grado dolendosi non già dell’applicazione di una tabella non imperniata sul sistema “a punti”, ma solo della sua applicazione nel minimo piuttosto che nel massimo o comunque senza adeguata personalizzazione, ove il giudice di appello abbia disatteso il motivo di appello così prospettato, quella stessa parte non può in sede di legittimità proporre un motivo di impugnazione diretto ad invocare l’applicazione di altra tabella prevedente il sistema c.d. “a punti”. La ragione è che in tale modo il ricorrente prospetta una questione nuova, esulante dall’ambito della cognizione siccome definitasi nel giudizio di merito, secondo il tenore del suo appello. L’inammissibilità del motivo discende da tale ragione, piuttosto che dall’esistenza di un ipotetico giudicato implicito, come ritenuto da altra decisione di questa Sezione (si allude a Cass. n. 26300 del 2021).

Va dunque affermato il seguente principio di diritto:”Fermo il principio per cui nella liquidazione equitativa del danno da perdita parentale va applicata la tabella c.d. “a punti”, ove la parte nel giudizio di merito non abbia mai lamentato l’adozione da parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione del danno (in particolare tabella c.d. “a forbice”), ma solo la sua applicazione nel minimo o la mancata personalizzazione del danno, la richiesta di applicazione della tabella a “punti” in sede di legittimità è inammissibile trattandosi di questione nuova, essendo i diversi criteri tabellari fondati su distinti elementi materiali

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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