L’affermazione secondo cui sussista un massimo tabellare non concretamente superabile è ritenuta, da una recente sentenza della Corte di Cassazione, errata in diritto, in quanto costituisce principio consolidato, enunciato dai medesimi giudici di legittimità, quello per cui, in sede di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice possa discostarsi dai limiti tabellari, purché tale scostamento sia supportato da adeguata motivazione che renda manifeste le circostanze (provate dalla parte danneggiata), che hanno richiesto una “personalizzazione” in aumento in quanto non adeguatamente risarcibili mediante una liquidazione confinata all’interno degli ordinari parametri tabellari.

Illegittimo il rifiuto di una CTU psichiatrica per l’assenza di certificazione medica
La censura, posta all’attenzione della Corte di Cassazione, riguardava il rifiuto da parte del Tribunale