Lo afferma il Giudice di Pace di Treviso che, in una recente sentenza, in una causa da noi patrocinata, ha rigettato l’eccezione della compagnia assicuratrice per le quali tali spese non erano invece dovute. In merito il Giudice richiama l’insegnamento autorevole della Corte di Cassazione: in caso di sinistro stradale, le spese sostenute dal danneggiato che chieda assistenza stragiudiziale ad uno studio legale o ad un’infortunistica stradale, possono essere conteggiate nella successiva richiesta giudiziale di risarcimento danni sotto il profilo del danno emergente. Viene precisato inoltre che la configurabilità di detta spesa come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento dello studio legale non abbia poi portato alla definizione della controversia facendo recedere l’assicuratore dalla posizione assunta. Il danneggiato ha, infatti, facoltà, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia o da uno studio di infortunistica stradale.
Individuazione della norma applicabile e non qualificazione giuridica della fattispecie
La questione, affrontata organicamente nella sentenza del 12 novembre 2024 n. 29232, è la seguente: