La SMLT – Società Medico Legale del Triveneto (in persona del suo presidente dott. Enrico Pedoja: https://associazione.smlt.it/2023/07/14/baremes-nazionale-delle-macroinvalidita/) ha operato delle interessanti riflessioni in tema di barème nazionale delle macroinvalidità.
In particolare afferma che “in nessun caso esiste un rapporto automatico tra percentuale di generica disfunzionalità anatomo psichica accertata con parametro quantitativo ( fattore causale ) e la conseguente ricaduta negativa sui comuni atti della vita quotidiana e sui comuni aspetti relazionali del danneggiato: presupposto che caratterizza il valore reale del danno alla persona“. Quello che di fatto ha determinato fino ad oggi un oggettivo disequilibrio liquidativo è stato proprio confondere: “un semplice ed asettico parametro di disfunzionalità anatomo funzionale (rimasto peraltro sostanzialmente invariato dagli anni 60’) con la ricaduta della stessa su ambiti di liquidazione differenti , senza mai qualificare gli aspetti della menomazione a seconda dei differenti risvolti economici“. In altre parole non è possibile ritenere che con il solo barème medico legale sia possibile giungere ad una definizione completa ed automatica delle componenti biologiche del “danno non patrimoniale”. L’associazione medico legale mette pertanto in guardia dal fatto che non esiste “un binomio necessariamente automatico, anzi spesso dissonante tra quanto appare accertabile e quantificabile secondo barème (come invalidità permanente biologica) rispetto alla effettiva percezione di peggioramento “esistenziale“ conseguente agli aspetti qualitativi della menomazione stessa“. Ne deriva una radicale critica ad un’interpretazione giurisprudenziale, oggi purtroppo in voga, volta a considerare il valore, indicato nelle tabelle di Milano, comprensiva dei vari aspetti del danno non patrimoniale, relegando pertanto a casi isolati ed eccezionali l’ipotesi della personalizzazione.
Si afferma infatti che: “quello che caratterizza l’essenza del danno alla persona è la ricaduta negativa della lesione e della menomazione sul fare e sul sentire quotidiano : la vera componente esistenziale del danno che non può essere “ pesata “ col bilancino della sola inabilità e invalidità biologica , ma necessita di una parametrazione parallela di ordine “ qualitativo “ che consenta un sostanziale riequilibrio del danno non patrimoniale ove si debba stimare l’effettiva ricaduta della condizione lesiva -menomativa del danneggiato sul “fare personale e relazionale”, nonché ‘ sul “sentire “ dello stesso“.
In tale modo appare preservato il concetto costituzionale di uguaglianza di trattamento anche in ambito risarciutorio (https://studiolegalepalisi.com/2023/07/20/aumento-del-risarcimento-del-danno-non-patrimoniale/)